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Vincolo idrogeologico, dal 1923 tutto fermo: il punto di ANCE

Tutela dell’assetto idrogeologico in edilizia: un documento ANCE, partendo dalla legge sulla Green economy, fa il punto sulla normativa statale in materia evidenziando le relazioni con la disciplina edilizia

In un interessante documento pubblicato sul suo portale, l'ANCE fa il punto sulla normativa statale in tema di vincoli idrogeologici con particolare riferimento al raccordo con la disciplina edilizia.

L’associazione dei costruttori ricorda che le norme nazionali che regolano il vincolo idrogeologico e la relativa autorizzazione sono ancora del 1923, contenute nel Regio decreto 3267/1923, tuttora in vigore, citato dall'art. 61 comma 5 del d.lgs. 152/2006 (TU ambiente).

Le competenze sull'apposizione del vincolo, inoltre, sono esclusivamente delle regioni, trasferite con il Dpr 616/1977 e poi confermate dal d.lgs. 152/2006 (art. 61 comma 5: “Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni”). La competenza sul rilascio dei vincoli, infine, è quasi sempre delegata dalle Regioni ai Comuni o alle Province.

Natura ed effetti del vincolo idrogeologico
Si tratta di un vincolo che ANCE definisce “conformativo” della proprietà privata, finalizzato alla tutela di un interesse pubblico (conservazione del buon regime delle acque, stabilità e difesa idrogelogica del territorio). Può quindi essere imposto su tutti gli immobili con determinate caratteristiche e non implica forme di indennizzo per i proprietari, così come invece avviene per i vincoli paesaggistici, storico-artistici, ecc.

Non comporta, peraltro, alcun vincolo di inedificabilità assoluta dell’area: si possono quindi realizzare gli interventi consentiti dalla strumentazione urbanistica e non pericolosi per l’ambiente. Il vincolo costringe però i proprietari a ottenere, prima della realizzazione dell’intervento, il rilascio di una specifica autorizzazione amministrativa, oltre al titolo abilitativo edilizio.

Raccordo con la normativa edilizia
?Si fa riferimento alla legge 221/2015, riferita alla Green Economy che ha inserito la tutela dell’assetto idrogeologico nell’ambito del DPR 380/2001. Le modifiche apportate al TUE sono, nello specifico:

  • spetta allo sportello unico dell’edilizia anche l’acquisizione degli atti di assenso delle PA preposte alla tutela dell’assetto idrogeologico (art.5);?
  • l’esecuzione degli interventi ricompresi nel regime di AEL (attività edilizia libera), così come quelli soggetti a CILA, devono comunque rispettare anche le norme sulla tutela idrogeologica e quindi l’obbligo dell’autorizzazione sopracitata (art.6-bis);?
  • non si forma il silenzio-assenso in caso di inutile decorso del termine per il rilascio del permesso di costruire se l’immobile oggetto di intervento è sottoposto a vincolo idrogeologico (art.20, comma 8);?
  • gli interventi realizzabili con SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire, se riguardano immobili tutelati dal vincolo idrogeologico, sono subordinati al preventivo rilascio dell’autorizzazione sopracitata.

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