Titoli Abilitativi
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SCIA: moduli unici per l'attività edilizia pubblicati in GU

Moduli unici per le attività edilizie: pubblicato in GU l'accordo della Conferenza Unificata dello scorso 4 maggio. I moduli per le pratiche edilizie sono in tutto 6, con altrettanti i form per un percorso guidato al confezionamento dell'apparato documentale a supporto dei lavori da realizzare.

Moduli unici per le attività edilizie: pubblicato in GU l'accordo della Conferenza Unificata dello scorso 4 maggio. I moduli per le pratiche edilizie sono in tutto 6, con altrettanti i form per un percorso guidato al confezionamento dell'apparato documentale a supporto dei lavori da realizzare. Cambia anche la disciplina per l'agibilità

L'Accordo-documento del 4 maggio 2017 tra Governo, regioni ed enti locali sui moduli standardizzati da utilizzare sia per i diversi interventi di edilizia privata, sia per le varie richieste relative alle attività economiche e commerciali, sempre promosse dai privati, cittadini o imprese, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.128 del 5 giugno.

Come già approfondito su Ingenio, sono tante le novità e le istruzioni per l'uso per quanto riguarda i moduli edilizi, la seconda parte del documento-accordo (la modulistica di riferimento è contenuta nell'Allegato 2 al decreto).

I moduli unificati e semplificati: quali e quanti
    •    A. CILA;
    •    B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati);
    •    C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee;
    •    D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL);
    •    E. Comunicazione di fine lavori;
    •    F. SCIA per l’agibilità.
 
Con successivi accordi o, per le materie di competenza statale, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione verranno adottati i moduli per le altre attività/procedimenti indicati nella Tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 (cd. SCIA 2). Inoltre, i moduli già adottati potranno essere, ove necessario, aggiornati.

MODULISTICA ATTIVITA' EDILIZIA: IL VADEMECUM DEDICATO

Il modulo della SCIA
Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni: la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.); la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico: un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l’ acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata).

Infine è presente una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, che può essere essere generato “in automatico” dal sistema informativo, consente di verificare la presenza degli allegati necessari. Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.

I moduli della CILA e dell’Agibilità
I modulo della CILA e quello dell’agibilità sono più snelli e raccolgono in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l'asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo). Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli apposito campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo).

Gli altri moduli
Completano il quadro il modello della comunicazione di fine lavori e quello per l'inizio lavori per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro 90 giorni.

L'allegato soggetti coinvolti
E' comune a CILA, SCIA e CIL per i "soggetti coinvolti" e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.

La modulistica semplificata
La modulistica per i titoli abilitativi edilizi, già adottata con precedenti accordi, viene adeguata alle novità introdotte dai decreti legislativi n.126 (SCIA) e n. 222 (SCIA 2) del 2016.

Tempistiche di adeguamento
Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017 (con le modalità previste dall’art. 1).

Agibilità: cosa cambia
Soffermandoci sull'agibilità, si registra l'abrogazione dell'art.25 del TUE con riscrizione dell'art.24: la SCA (segnalazione certificata di agibilità) continua ad essere necessaria per le nuove costruzioni, per gli interventi di ricostruzione e sopraelevazione, totale o parziale, e per la realizzazione di interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e su tutti gli altri aspetti relativi all’agibilità.

La segnalazione, auto-certificata dal singolo tecnico professionista (o dalla società) al quale è stato rilasciato il permesso di costruire o che ha presentato la SCIA, può comunque riguardare l'agibilità parziale di edifici singoli, o parti di una costruzione funzionalmente autonome o singole unità immobiliari, purché ricorrano le condizioni per i singoli casi specificate nel comma 4 dell’art. 24 del dpr 380/2001. In ogni caso, le condizioni di agibilità dell'immobile devono essere verificate da un ingegnere/geometra/architetto che ha diretto i lavori.

Il termine per la presentazione è sempre di 15 giorni dalla fine dei lavoti di finitura dell'intervento, gli stessi entro i quali - prima - occorreva presentare la richiesta del certificato. Senza SCIA, la multa va da 77 a 464 euro.

Oltre alla nuova segnalazione, vanno allegati anche il certificato di collaudo statico (per i piccoli interventi, può essere sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori) e una dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa sull’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche. In ultimo, è necessaria una dichiarazione dell’impresa che ha installato gli impianti, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico previsti dalle normative di settore.

Titoli Abilitativi

Con l’approvazione ed entrata in vigore del Dlgs 222/2016, che ha modificato il Dpr 380/2001, sono 4 i titoli abilitativi in edilizia: CILA...

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