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BIM: anche il progetto con elementi in 2D è corretto e completo

Tar Lombardia su Appalti in BIM: non indispensabile rappresentare gli oggetti in forma tridimensionale, progetto completo anche con elementi in 2D

Tar Lombardia su Appalti in BIM: non è indispensabile rappresentare gli oggetti in forma tridimensionale, il progetto è completo anche con elementi in 2D

In caso di appalto in BIM, nell'elaborato di riferimento gli elementi possono essere rappresentati anche in forma bidimensionale, poiché non c'è nessuna obbligatorierà che il progetto sia completamente realizzato in 3D. L'importanze precisazione è contenuta nella sentenza 1210/2017 del 29 maggio del TAR Milano, che di fatto ha eliminato una convinzione piuttosto diffusa tra gli operatori affermando che nel progetto BIM possono essere inseriti anche oggetti bidimensionali.

Il caso
Il Tar ha giudicato un ricorso, presentato da alcuni professionisti contro il Comune di Milano, che li aveva esclusi dalla gara per la progettazione di un complesso scolastico preferendogli un altro raggruppamento che aveva ottenuto un punteggio aggiuntivo per aver presentato degli elaborati in BIM. Secondo i ricorrenti, il progetto BIM era incompleto perchè la parte relativa agli impianti era stata rappresentata in 2D e non avrebbe dovuto ottenere un punteggio aggiuntivo.

Siccome il bando non imponeva la tridimensionalità per tutti gli elementi del progetto, il progetto - secondo il comune - rispettava le regole. Il TAR, per dirimere la questione, ha chiesto un parere al Politecnico di Torino: la proff.ssa Osello, nominata per valutare l'aspetto tecnico del contenzioso, premette che "non esiste un “formato BIM” ma si parla, invece, di metodo di lavoro e di rappresentazione digitale". Si evince, quindi, che se è vero che "la base di tutto è certamente un modello tridimensionale, ciò non significa che ogni oggetto debba essere obbligatoriamente tridimensionale".

Per il Tar "la cosa essenziale è che ogni oggetto includa delle proprietà che vanno oltre la semplice rappresentazione grafica e che siano funzionali alla sua descrizione, in relazione all’obiettivo per cui viene inserito nel modello. Tra l’altro, i contenuti del modello, distinguendo opportunamente tra LOD come Level of Detail e Level of Development, dipendono dal Livello di informazione che si vuole/deve raggiungere. Questo va posto in relazione alla fase di progettazione, che nel caso della verificazione in oggetto è quella definitiva. Esistono dunque dei margini di approfondimento successivo del modello, da realizzare in fase di progettazione esecutiva, sempre nel rispetto del DPR 207/2010".

In presenza di questi elementi di incertezza e poiché nella metodologia BIM l’attenzione deve essere posta sul concetto di informazione piuttosto che sul metodo di rappresentazione dei singoli oggetti, quindi, questo risulta particolarmente importante nel momento in cui devono essere definiti i contenuti affinchè il modello soddisfi una fase di progettazione come ad esempio quella definitiva.

Per verificare che i contenuti del modello BIM di specie fossero conformi a quanto previsto dal progetto a base di gara, è stato pertanto esaminato il file nativo (Revit versione 2015) dal momento che in fase di esportazione del file in formato IFC è possibile che una parte, a volte anche significativa dei dati, possa andare perduta: tale modello è risultato impostato correttamente per quanto riguarda le strutture.

Nella parte relativa agli impianti è emerso che alcuni elementi erano stati rappresentati in 2D anziché 3D: la rappresentazione è stata considerata comunque congruente con il livello di progettazione definitiva, “anche perché le informazioni relative alle quantità sono estraibili sotto forma di abachi”.

Pertanto, il Tar Milano ha respinto il ricorso confermando l’aggiudicazione dell’incarico al raggruppamento che aveva presentato il progetto BIM con alcune parti rappresentate in 2D.