Data Pubblicazione:

L'esercizio della libera professione tecnica: obblighi e responsabilità

La libera professione di ingegnere, architetto, geometra, perito industriale e ogni altra professione “tecnica” è inquadrata dal nostro ordinamento giuridico come professione intellettuale regolamentata e riservata in quanto soggetta ad un insieme di norme poste a tutela di interessi collettivi e riservata solo a chi sia abilitato.

Possono infatti esercitare tali professioni solo coloro che abbiano seguito un predeterminato percorso di studi, abbiano superato un esame di Stato e siano iscritti al relativo albo professionale accettando di essere soggetti alla vigilanza dell’ordine professionale di appartenenza che tra le altre finalità ha anche quella di garantire il possesso, da parte dei propri iscritti, di competenze specifiche atte a fornire una prestazione di qualità.

La peculiarità delle prestazioni professionali, rispetto alla fornitura di altri generi di servizi, consiste fondamentalmente nel fatto che tali prestazioni richiedono sempre la soluzione di problemi sulla base di un sapere cioè l’applicazione di conoscenze tecniche teoriche e generali a singoli casi concreti e particolari con il necessario apporto di contributi personali inventivi e/o creativi.

La libertà nella scelta delle soluzioni adottate implica però un’assunzione di responsabilità da parte del libero professionista nei confronti del proprio cliente e di terzi, quando non dell’intera collettività.
L’obbligazione del prestatore d’opera intellettuale è fondamentalmente un’obbligazione di mezzi che continua a prevalere sull’obbligazione di risultato (tipica invece delle imprese), nonostante tale distinzione nell’ultimo decennio sia andata sempre più affievolendosi soprattutto con riferimento all’ambito progettuale.
Tale distinzione di base pone in capo al professionista principalmente un obbligo di comportamento riconducibile al concetto di diligenza sancito dall’art. 1176 del c.c., che nel caso del professionista, deve essere commisurata “alla natura dell’attività esercitata”.

La violazione di tale dovere costituisce inadempimento, ovvero colpa, e determina l’obbligo di risarcimento del danno da parte del professionista che, in assenza di idonea copertura assicurativa, è tenuto a rispondere con il proprio patrimonio personale.

Vale la pena di ricordare che la colpa in cui può incorrere il libero professionista è comprensiva delle ipotesi di:

  • imprudenza (ovvero avventatezza nell’agire omettendo le dovute cautele)
  • negligenza (ovvero trascuratezza, superficialità, mancanza di attenzione e di sollecitudine)
  • imperizia (ovvero insufficiente preparazione e/o mancanza di regole o norme tecniche)

e che, quando i suddetti comportamenti, commissivi od omissivi, assumono particolare rilevanza, il professionista incorre nella cosiddetta colpa grave che, se non esplicitamente inclusa, deve intendersi esclusa dalla copertura assicurativa, come previsto dal Codice Civile all’art.1900.
In tema di colpa del professionista, va anche precisato che l’art. 2236 C.C. attenua la responsabilità del professionista stabilendo che, qualora l’incarico professionale implichi soluzioni di problemi tecnici di speciale difficoltà ovvero nel caso in cui l’impegno intellettuale richiesto al professionista sia superiore a quello medio superando il livello di preparazione professionale comune stabilito dalla norma, il prestatore d’opera intellettuale risponde dei danni eventualmente da lui cagionati solo in caso di dolo o colpa grave.
In altri termini quando il cliente abbia accettato il rischio connesso ad una prestazione professionale, da lui richiesta, implicante soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non può imputare al professionista, che abbia espletato l’incarico con la dovuta diligenza e perizia, le conseguenze dannose dallo stesso subite.

La responsabilità del professionista può essere però oltre che di natura civile anche di natura penale .
Una polizza RC Professionale tutela il professionista solo per le responsabilità di natura civile la cui insorgenza è subordinata alle seguenti condizioni:
- esistenza di una condotta dolosa o colposa
- esistenza di un danno
- esistenza di un nesso di causalità fra condotta e danno
La responsabilità penale è invece strettamente personale e, rispetto ad essa, il professionista può al più tutelarsi stipulando una polizza di Tutela Legale che copra le spese di difesa legale, i costi per attività di investigazione, di perizia e/o consulenza tecnica d’ufficio e di parte, di gestione della vertenza e le spese giudiziarie e processuali.
Altra importante distinzione in termini di responsabilità riguarda le responsabilità di tipo contrattuale e quelle di tipo extracontrattuale. A riguardo è importante sottolineare che la polizza RC Professionale non risponde per le richieste di risarcimento derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dal professionista, salvo il caso in cui lo stesso sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tali condizioni contrattuali.

Infine va ricordata anche la responsabilità solidale per la quale, ai sensi dell'art. 2055 C.C., se la responsabilità è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. In altre parole può capitare che il professionista, condannato in solido, sia tenuto a rispondere non solo per la propria quota di responsabilità ma anche per quella di altri soggetti responsabili risultati insolventi, come nel caso di imprese esecutrici che falliscano.
Ebbene, le polizze RC Professionali, in genere, rispondono solo per la quota di responsabilità dell’assicurato escludendo invece eventuali quote di responsabilità solidale.

Dopo questa doverosa premessa sul tipo di responsabilità legate alla libera professione, nei prossimi numeri, si analizzeranno i contenuti fondamentali di una polizza evidenziandone i significati, l’importanza e i possibili limiti cui prestare attenzione.
 

Anna Manzoni

Ingegnere libero professionista e Risk Manager Area Professioni Tecniche di Gava Broker srl

Scheda