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Costruzione: ecco la corretta definizione a livello tecnico-giuridico

La Cassazione fornisce importanti chiarimenti sul senso tecnico-giuridico di una costruzione, asserendo che la realizzazione di un fabbricato di due piani è intervento edilizio soggetto al permesso di costruire in quanto nuova costruzione

Assume particolare rilevanza la sentenza 30157/2017 dello scorso 15 giugno della Corte di Cassazione, imperniata sulla definizione, in senso tecnico-giuridico, del termine "costruzione". Nel caso specifico, gli ermellini affermano che la realizzazione di un fabbricato di due piani è intervento edilizio soggetto al permesso di costruire in quanto nuova costruzione ai sensi dell'art. 10 del dpr 380/2001.

Tale art.10, infatti, nel disciplinare gli "Interventi subordinati a permesso di costruire", stabilisce inequivocabilmente che "1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; (omissis)”.

La Cassazione, per l'occasione, ricorda anche che:

  • è già stato chiarito dalla stessa Corte, “in tema di tutela del territorio", che "costituisce 'costruzione' in senso tecnico - giuridico qualsiasi manufatto tridimensionale, comunque realizzato, che comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo”.
  • le cosidette "bellezze paesaggistiche sono il risultato di componenti varie (la conformazione del terreno, la vegetazione naturale, la distribuzione, il tipo e l'ubicazione dei fabbricati esistenti, il paesaggio e la cornice complessiva), per cui anche il semplice spianamento del terreno e la distruzione della vegetazione integrano il reato di cui all'articolo 734 cod. pen. (nella specie trattavasi di sbancamento e livellamento di terreno collinare in località sottoposta a vincolo ai sensi del d.m. 14 aprile 1975".

Quindi, per la realizzazione del reato previsto dall'art. 734 cod. pen., non è infatti necessaria l'irreparabile distruzione o alterazione della bellezza naturale di un determinato luogo soggetto a vincolo paesaggistico, essendo sufficiente che, a causa delle nuove opere edilizie, siano in qualsiasi modo alterate o turbate le visioni di bellezza estetica e panoramica offerte dalla natura.