La Cassazione fornisce importanti chiarimenti sul senso tecnico-giuridico di una costruzione, asserendo che la realizzazione di un fabbricato di due piani è intervento edilizio soggetto al permesso di costruire in quanto nuova costruzione
Assume particolare rilevanza la sentenza 30157/2017 dello scorso 15 giugno della Corte di Cassazione, imperniata sulla definizione, in senso tecnico-giuridico, del termine "costruzione". Nel caso specifico, gli ermellini affermano che la realizzazione di un fabbricato di due piani è intervento edilizio soggetto al permesso di costruire in quanto nuova costruzione ai sensi dell'art. 10 del dpr 380/2001.
Tale art.10, infatti, nel disciplinare gli "Interventi subordinati a permesso di costruire", stabilisce inequivocabilmente che "1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; (omissis)”.
La Cassazione, per l'occasione, ricorda anche che:
Quindi, per la realizzazione del reato previsto dall'art. 734 cod. pen., non è infatti necessaria l'irreparabile distruzione o alterazione della bellezza naturale di un determinato luogo soggetto a vincolo paesaggistico, essendo sufficiente che, a causa delle nuove opere edilizie, siano in qualsiasi modo alterate o turbate le visioni di bellezza estetica e panoramica offerte dalla natura.
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