Data Pubblicazione:

Moduli unici in edilizia: online il vademecum della Lombardia

La Regione Lombardia ha pubblicato un interessante documento di chiarimenti sulla definizione delle diverse categorie di interventi edilizi, sui mutamenti di destinazione d'uso e sottotetti

Dopo le novità introdotte dai decreti SCIA e SCIA 2 e l'adozione dei moduli unici (standard) in edilizia previsti dall'accordo della CU del 4 maggio (la scadenza per l'adozione degli enti locali era al 30 giugno) e 6 luglio (aggiornamento), la Regione Lombardia ha pubblicato sul BUR n.30 del 24 luglio un'interessante circolare regionale n. 10/2017 recante “Modulistica edilizia unificata e profili applicativi della disciplina edilizia”.

"Tutti i nuovi moduli edilizi unificati e standardizzati, approvati il 4 maggio e il 6 luglio scorsi in Conferenza Unificata, con Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, sono stati adeguati alle normative regionali e approvati, in un unico provvedimento, con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017, n. 6894", si ricorda nella premessa del documento.

Pertanto, i comuni saranno tenuti a pubblicare sul loro sito istituzionale e ad adottare i moduli unificati e standardizzati, come adeguati da Regione Lombardia. La circolare, quindi, fornisce chiarimenti in merito ad aspetti della disciplina edilizia di più frequente ricorrenza, "per agevolarne la corretta applicazione: come noto, infatti, il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia) è stato interessato negli ultimi tempi da ripetuti interventi di modifica, anche con effetti di prevalenza rispetto a disposizioni presenti nella l.r. n. 12/2005”. Tali considerazioni possono ritenersi utili in generale.

Interventi edilizi
Si parte dal presupposto che "la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta allo Stato". Pertanto "la declaratoria degli interventi edilizi dettata all’art. 27 della l.r. n. 12/2005 è da considerarsi superata, dovendosi ormai fare riferimento alle definizioni di cui all’art. 3 del d.p.r. 380/2001, in quanto disposizioni espressamente qualificate dalla Corte costituzionale come 'principi fondamentali della materia' di potestà legislativa concorrente 'governo del territorio'".

Procedure edilizie: il dettaglio
Ai fini della realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia le fattispecie oggi possibili sono le seguenti: attività edilizia libera senza titolo abilitativo e CIL; CILA; SCIA; permesso di costruire; permesso di costruire convenzionato; SCIA alternativa al permesso di costruire. Le specifiche:

  1. Attività edilizia libera: riguarda gli interventi di cui all’art. 6, comma 1, del dpr 380/2001, che sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo; è richiesta la comunicazione di avvio lavori per la sola fattispecie di cui alla lettera e bis), "le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni";
  2. Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi non riconducibili all’attività edilizia libera e non assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o a permesso di costruire, secondo le procedure di cui agli artt. 6 bis e 23 bis, comma 3, del dpr 380/2001.
  3. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei casi di cui all’art. 22, commi 1, 2 e 2 bis, del dpr 380/2001, secondo le procedure di cui all'art. 19 della legge 241/1990 e all’art. 23 bis, commi 1 e 2 dello stesso dpr 380/2001.
  4. Permesso di costruire, obbligatorio nei casi di cui all’art. 10, comma 1, del dpr 380, nonché in quelli espressamente previsti dalla l.r. n. 12/2005: realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree destinate all’agricoltura (artt. 59 e 60); interventi in deroga (art. 40); mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali (art. 52, comma 3 bis); interventi edilizi finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 33, comma 3 ter); mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 52, comma 3 ter). La procedura di rilascio resta normata dall’art. 38 della l.r. n. 12/2005.
  5. Permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell’art. 28 bis del dpr 380/2001, nei casi previsti dall’art. 14, comma 1 bis, e dall’art. 73 bis, comma 2, della l.r. n. 12/2005, nonché nei casi previsti dal PGT.
  6. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, nei soli casi di cui all’art. 23, comma 1, del dpr 380.

NB - Non è più attivabile la D.I.A. alternativa al permesso di costruire disciplinata agli articoli 41 (comma 1) e 42 della l.r. n. 12/2005, mentre la comunicazione di eseguita attività di cui al comma 2 dello stesso art. 41 è da intendersi sostituita con la fattispecie di SCIA contemplata all’art. 22, comma 2, del d.p.r. 380, come modificato dal d.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2).

Mutamenti della destinazione d'uso
La classificazione degli interventi trova il suo 'riferimento' nell'art. 3 comma 1, del T.U. statale, per il quale la modifica della destinazione d’uso rileva ai fini della qualificazione dell’intervento edilizio, fermo restando che debbano essere conformi alle previsioni urbanistiche comunali (si vedano, in particolare, le definizioni di manutenzione straordinaria e di restauro-risanamento conservativo, quest’ultima appena modificata dall’art. 65 bis del DL 50/2017).

Sottotetti
A motivo dell’espressa qualificazione degli interventi di recupero dei sottotetti "come ristrutturazione edilizia", operata dall’art. 64, comma 2, il regime giuridico applicabile agli stessi andrà individuato di volta per volta sulla base degli elementi progettuali che connotano la singola iniziativa: SCIA o permesso di costruire ai sensi dell’art. 22, comma 7, per la ristrutturazione c.d. "leggera"; permesso di costruire o SCIA alternativa per la ristrutturazione c.d. "pesante"