Locazioni immobiliari: cedolare secca con ravvedimento in caso di omessa proroga
In caso di tardiva o omessa comunicazione della proroga di un contratto di locazione in regime di cedolare secca è ammessa la possibilità del ravvedimento con riferimento alla nuova sanzione base di 100 o 50 euro
L'Agenzia delle Entrate interviene nel merito dell'omessa o tardiva comunicazione sulla proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca, fornendo chiarimenti con risoluzione 115/E del 1° settembre dove si specifica che, nel caso, è possibile la riduzione sulla sanzione da 100 o 50 euro, come previsto dall'art.7 quater, comma 24, del decreto-legge 193/2016.
E' sufficiente, per 'beneficiare' della cedolare secca, che siano stati effettuati i versamenti e compilato il quadro del modello di dichiarazione dei redditi di riferimento: si potrà provvedere a regolarizzare l'omissione della comunicazione anche tramite l'istituto del ravvedimento operoso, assumendo la sanzione base di 50 o 100 euro a seconda del 'momento' in cui avviene a regolarizzazione.
Altra indicazione importante: non è obbligatorio spedire la raccomandata informativa all'inquilino, se la rinuncia agli aggiornamenti contrattuali è già inserita nel contratto di locazione.