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Beni culturali: solo gli esperti possono intervenire. Il decreto del MIT

Nel regolamento ministeriali sugli appalti pubblici di lavori riguardanti beni culturali tutelati, di prossima pubblicazione in Gazzetta, vengono disciplinati molteplici aspetti: livelli di progettazione, qualificazione delle imprese, tipologie contrattuali oggetto di affidamento

E' in dirittura di Gazzetta Ufficiale, il decreto del MIT (n.374 del 22 agosto) inerente il regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati (ai sensi del d.lgs. 42/2004), attuativo del codice dei contratti pubblici. Il regolamento disciplina svariati aspetti, tra i quali i livelli di progettazione, la qualificazione delle imprese e le tipologie contrattuali oggetto di affidamento.

Livelli progettuali
Sono praticamente analoghi a quelli previsti dalla disciplina generale del Codice, con l'aggiunta di una scheda tecnica di progetto specifica per questo settore e con indicazione delle indagini e dei rilievi necessari. Verranno definiti, entro 6 mesi dal MIT, delle ulteriori linee di indirizzo, norme tecniche e criteri preordinati alla progettazione e alla esecuzione.

Qualificazione imprese
Ai fini della partecipazione alle gare, l'impresa deve possedere almeno il 70% dell'importo della classifica per cui viene richiesta l'iscrizione. Nel decreto si evidenzia che "la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti". Oltre ai requisiti generali le imprese devono inoltre possedere dettagliati requisiti speciali riferiti, ad esempio, alla direzione tecnica (previsto il vincolo di unicità dell'incarico del direttore tecnico che quindi può svolgere tale funzione per una sola impresa). Per le categorie Os2-A e Os2-B sarà necessario inoltre anche un diploma di restauratore rilasciato dalle scuole di alta formazione o da altri istituti elencati dal codice dei beni culturale.

Tipologie contrattuali
La regola generale dispone che è necessaria l'acquisizione del progetto esecutivo e quindi sussiste l'obbligo di ricorso all'appalto di sola esecuzione. Sono previste comunque alcune eccezioni: ad esempio si possono affidare lavori sul progetto definitivo quando la natura del bene non consente lo svolgimento di indagini e rilievi esaustivi o l'individuazione di soluzioni solo in corso d'opera, oppure quando i lavori su superfici decorate o beni mobili non comportano complessità realizzativa.

Il responsabile del procedimento, inoltre, può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori, nonché i tipi di intervento per i quali è ammessa l'esecuzione di lavori con il regime della somma urgenza (se un ritardo può pregiudicare l'incolumità pubblica o la tutela del bene).

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