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Responsabilità dell'appaltatore per istruzioni errate del committente

Cassazione: l'appaltatore è esente da responsabilità soltanto se dimostra di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto, se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 21959/2017 dello scorso 21 settembre, che si pone sulla stessa linea di alcune precedenti pronunce in merito. Secondo gli ermellini, se manca questa prova, l'appaltatore "è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori".

Nel caso di specie, il ricorso di una ditta appaltatrice è stato quindi rigettato proprio perché l'appaltatore avrebbe dovuto controllare - e non sembra l'abbia fatto - nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e non risultava dagli atti che l'appaltatore avesse eseguito l'opera di cui si dice su specifiche istruzioni del committente, contrarie alle sue indicazioni.