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Acquisti di immobili su carta con maggiori tutele: cambia la legge sui fallimenti

Nella Riforma della Legge fallimentare, un articolo è dedicato alle "garanzie in favore degli acquirenti degli immobili da costruire" e prevede che il contratto sia stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in modo da garantire controlli maggiori sugli adempimenti di competenza del costruttore

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il DDL 2681 per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza: lo scopo è offrire maggior garanzie a chi acquista un immobile "su carta". Si prevede, in particolare, che il contratto sia stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in modo da garantire controlli maggiori sugli adempimenti di competenza del costruttore.

Come funziona oggi
Il d.lgs. 122/2005 tutela attualmente chi acquista su carta: al momento della stipula del contratto per il trasferimento non immediato della proprietà dell’immobile da costruire, il costruttore deve procurare all’acquirente una fideiussione pari alle somme riscosse e a quelle da riscuotere prima del trasferimento della proprietà. Con la fideiussione, l’acquirente può ottenere la restituzione delle somme versate nel caso in cui l’impresa costruttrice si trovi in una situazione di crisi. La crisi sussiste se l’immobile oggetto del contratto viene pignorato, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, ammissione alla procedura di concordato preventivo o stato di insolvenza.  

Il costruttore ha inoltre l'obbligo di consegnare al compratore una polizza assicurativa decennale (decorrenza data conclusione lavori), a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

Le maggiori tutele in arrivo
Si prevede che l’atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, per mettere al riparo il compratore da eventuali comportamenti scorretti o dimenticanze e agevolare i controlli notarili.
 
Il ddl prevede infine la nullità del contratto nel caso in cui il costruttore non abbia ottemperato all’obbligo assicurativo.

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