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Vizi dell'opera causati dal suolo: la responsabilità del progettista

Cassazione: occorre considerare, secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo

Progettista e costruttore devono progettare ed eseguire l'opera considerando attentamente la condizione dell'area di sedime dell'erigendo fabbricato, e ad adottare le conseguenti misure, progettuali o esecutive, necessarie a scongiurare che si verifichino danni rilevanti ex art. 1669 del Codice civile.

E' quanto precisato nella sentenza 26552/2017 del 9 novembre della Corte di Cassazione, secondo cui  "è del tutto illogica" la distinzione tra difetto addebitabile all'ambiente esterno e vizi del suolo considerati rilevanti dalla giurisprudenza.

In definitiva, per non incorrere in possibile responsabilità ex art. 1669 c.c. nel progettare e realizzare l'opera, progettista e costruttore devono considerare, "secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo, desunte dai vari fattori ambientali, geomorfologici e strutturali, che possono incidere sul fabbricato e devono orientarne la progettazione e l'esecuzione".

A rinforzo, la Cassazione ricorda che "in giurisprudenza si insegna che l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione cosicchè nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione".

Non solo: quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 cod. civ. -, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato.