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Anche la baby piscina richiede il permesso di costruire

Tar Calabria 1991/2017: una piscina di m. 9,15 x 5 non è un manufatto di dimensioni ridotte e richiede il permesso di costruire

Tar Calabria: una piscina di m. 9,15 x 5 non è un manufatto di dimensioni ridotte e richiede il permesso di costruire

L'installazione di una piscina di 9,15 x 5 metri necessita per forza del titolo abilitativo (permesso di costruire) perché non si può considerare quale manufatto di dimensioni ridotte.

La precisazione arriva dal Tar Catanzaro (sentenza 1991/2017, in allegato): secondo i giudici amministrativi, la circostanza che la piscina sia facilmente amovibile e sia realizzata in materiale plastico e lamellare non vale ad esimere dall’acquisizione del titolo edilizio, "giacché, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza, ciò che rileva è che il manufatto sia destinato a durare nel tempo, ampliando il godimento dell’immobile e non sia volto a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti (Tar Campania, Napoli, sez. IV, 22 maggio 2017 n. 2714; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 20 aprile 2016 n. 423; Tar Campania, Napoli, sez. IV, 17 ottobre 2013 n. 4653; Tar Marche, 23 maggio 2013, n. 377)".

Nel caso di specie, inoltre, non rileva il fatto che si tratti di piscina “fuori terra”, atteso che anche una struttura del genere, soprattutto se di dimensioni ragguardevoli, determina una permanente trasformazione urbanistica (Tar Toscana, sez. III, 11 giugno 2008 n. 1592).

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