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Liberi professionisti: il vademecum per le detrazioni e le deduzioni

Tutte le informazioni propedeutiche a dedurre e detrarre i diversi oneri per l'abitazione ad uso promiscuo, per le spese telefoniche e in relazione all'IVA pro rata

L'esercizio del diritto di dedurre al 50% la rendita catastale dell'immobile in uso promiscuo da parte del libero professionista lascia invariata la deducibilità per l'abitazione principale e vale per ogni esercizio? Come ci si deve comportare con le spese telefoniche? L'IVA indetraibile riveniente da quella pro rata può essere caricata tra i costi di gestione per un libero professionista? E con quale percentuale di deducibilità visto che non tutti gli acquisti sono deducibili al 100%?

Spese telefoniche
Il riferimento normativo è l'art. 54, comma 3-bis del TUIR, che indica una deduzione di questi costi pari all'80% (non al 100%, per cui è già specificata una deduzione forfettaria per un presunto uso promiscuo).

Abitazioni
Ci si rifà all'art.54, comma 3 del TUIR, che consente, al libero professionista che utilizza promiscuamente la propria abitazione, una deduzione del 50% della rendita catastale della stessa. Ciò però, non permette allo stesso di usufruire a pieno della deduzione prevista per le abitazioni principali. Nel modello UNICO, infatti, esiste uno specifico codice di utilizzo per questi casi, ossia il "6 – abitazione principale utilizzata in parte per la propria attività". Tali deducibilità sono applicabili in ogni esercizio.

Pro rata IVA
La norma di riferimento è la norma di comportamento n.152 dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano, secondo la quale "nel caso […] di indetraibilità anche totale dell'IVA causata dall’applicazione del pro rata di cui all’articolo 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 ed in assenza di opzione per la dispensa degli adempimenti, l'onere – collegandosi per sua natura all’intera gestione aziendale e non potendo essere imputato alle singole operazioni d’acquisto – costituisce, ai fini fiscali, una spesa generale, deducibile nella determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 75, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 nell'esercizio di competenza".