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Autorizzazioni sismiche necessarie anche in zona a rischio 3

Cassazione: per poter avviare i lavori in un territorio classificato zona sismica 3 è necessaria la speciale preventiva autorizzazione sismica

La zona a rischio sismico 3 non è di bassa sismicità per cui, per poter avviare i lavori in un territorio classificato in tale zona è necessaria la speciale preventiva autorizzazione sismica. Sono esentate dall'obbligo di legge ex art. 94 del dpr 380/2001 solamente le zone 4, le quali sole sono di bassa sismicità.

Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza 56040/2017 (disponibile in allegato), che ha pertanto rigettato il primo motivo di ricorso presentato nel caso di specie mediante il quale è stata denunciata violazione, appunto, dell'art. 94 del dpr 380/2001, per l'affermazione di responsabilità degli imputati nonostante il Comune di Tortoreto, nel cui territorio sono state realizzate le opere, sia classificato a bassa sismicità.

La Cassazione, in primis, ricorda che l'art. 94 "esclude la necessità della preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio regionale per le opere da realizzare in località a bassa sismicità, all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83 del medesimo d.P.R. 380/2001".

Il secondo comma della disposizione - continuano gli ermellini - prevede la definizione, con decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

In merito, l'ordinanza PCM 3724/2003 detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l'adozione della classificazione sismica del territorio, hanno redatto l'elenco dei comuni con la relativa attribuzione a una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.

E' stato così eliminato quello che in precedenza era il territorio "non classificato" ed è stata introdotta la zona 4, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica. A ciascuna zona, inoltre, è stato attribuito un valore dell'azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g. zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g).

Pertanto, "alla luce della eliminazione del territorio non classificato e della previsione della facoltatività della prescrizione dell'obbligo della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, pare evidente, in mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 d.P.R. 380/2001, debbano essere considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l'obbligo di prescrivere la progettazione antisismica".

Poiché l'area nella quale sono state realizzate le opere oggetto della contestazione è inclusa in zona sismica 3, correttamente ne è stata esclusa la bassa sismicità, ravvisabile solo per la zona 4, con la conseguente manifesta infondatezza della doglianza sollevata dai ricorrenti sul punto.