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Voucher digitalizzazione: da domani il via alle domande. Nuovi chiarimenti per i professionisti

Gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono accedere alle agevolazioni solo qualora svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese

Da domani 30 gennaio alle ore 10, e fino alle 17 del 9 febbraio, è ufficialmente consentita la trasmissione della domanda per i voucher digitalizzazione (totale risorse disponibili: 100 milioni di euro), dedicati all'acquisto di hardware, software e servizi specialistici per digitalizzare i processi aziendali e favorire l'ammodernamento tecnologico.

Ogni impresa può beneficiare di un unico voucher fino a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato al 25 gennaio le FAQ, con uno specifico chiarimento dedicato proprio ai liberi professionisti. Riepiloghiamo le più interessanti.

Quali soggetti possono presentare domanda di agevolazione, ai sensi del Decreto 23 settembre 2014?
Il Voucher può essere concesso in favore di micro, piccole e medie imprese (mPMI), costituite in qualsiasi forma giuridica, che risultano possedere, alla data della presentazione della domanda, i requisiti previsti all'art. 5 del decreto 23 settembre 2014.

Sono previste delle restrizioni in ordine ai settori di attività economica dei soggetti beneficiari?
Si. Possono beneficiare del voucher le imprese operanti in tutti i settori di attività economica ad eccezione di quelli esclusi dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 (aiuti "de minimis") quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e acquacoltura. Tuttavia, qualora le imprese che operano in tali settori svolgano anche attività economiche ammissibili, le stesse possono beneficiare del Voucher a condizione che siano in possesso di un adeguato sistema di separazione delle attività o di un sistema contabile che assicuri la distinzione dei costi.

Gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste ai sensi del decreto 23 settembre 2014? 
Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese sono tenute al rispetto di tutti i requisiti individuati all'art. 5 del decreto 23 settembre 2014, tra cui è previsto l'obbligo, alla data di presentazione dell'istanza di Voucher, di essere iscritti al Registro delle imprese. Pertanto, gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono accedere alle agevolazioni solo qualora svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese.

1.6 Cosa si intende per micro, piccola e media impresa?

Le imprese possono qualificarsi di micro, piccola o media dimensione secondo quanto stabilito dalla raccomandazione della Commissione europea (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 come recepita dal decreto 18 aprile 2005.

I principali elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa sono riportati nella tabella seguente:

Elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa
Categoria di impresa Effettivi: unità lavorative anno (ULA) e Fatturato annuo (in milioni di euro) oppure Totale di bilancio (annuo)

Microimpresa

meno di 10

e

≤ 2

oppure

≤ 2

Piccola impresa

meno di 50

e

≤ 10

oppure

≤ 10

Media impresa

meno di 250

e

≤ 50

oppure

≤ 43

E' possibile per i soggetti beneficiari del Voucher trasferire la sede operativa ove è prevista la realizzazione del progetto?
Le eventuali variazioni delle sede operativa intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero, analogamente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 per le variazioni conseguenti a operazioni societarie. Il Ministero, effettuate le opportune verifiche, potrà valutare il mantenimento delle agevolazioni a condizione che siano rispettate le disposizioni attuative dell'intervento agevolativo, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto all’'art.71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di stabilità delle operazioni.

Quali sono le spese ammissibili previste dal decreto 23 settembre 2014?
Come stabilito dall'art. 2 del decreto 23 settembre 2014, le spese ammissibili devono essere riferite all'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) miglioramento dell'efficienza aziendale;
b) modernizzazione dell'organizzazione del lavoro;
c) sviluppo di soluzioni di e-commerce;
d) connettività a banda larga e ultralarga;
e) collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
f) formazione qualificata nel campo ICT del personale.

L'art. 7 dello stesso decreto prevede, inoltre, delle ulteriori condizioni in merito all’ammissibilità delle spese, come sintetizzato nella tabella seguente:

Tabella su attività e spese ammissibili
Ambiti di attività Spese ammissibili

a)     miglioramento dell'efficienza aziendale

b)    modernizzazione dell'organizzazione del lavoro

c)     sviluppo di soluzioni di e-commerce

Hardware, software e servizi di consulenza specialistica

d)       connettività a banda larga e ultralarga

Le spese relative a tale ambito sono ammissibili solo se strettamente correlate agli ambiti di attività a), b) e c)

 

Spese di attivazione del servizio per la connettività sostenute una tantum (con esclusivo riferimento ai costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche e ai costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga)

e)       collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare

Le spese relative a tale ambito sono ammissibili solo se strettamente correlate agli ambiti di attività a), b) e c)

 

Spese relative all'acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare

f)        formazione qualificata nel campo ICT del personale

Le spese relative a tale ambito sono ammissibili solo se attinenti ai fabbisogni formativi strettamente correlati agli ambiti di attività a), b), c), d) ed e)

 

Spese per la partecipazione a corsi e per l'acquisizione di servizi di formazione qualificata (a favore di titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti dell'impresa beneficiaria)

Da quando possono essere sostenute le spese ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014?
Come previsto all'art. 2, comma 3 del decreto 23 settembre 2014, le spese devono essere sostenute solo successivamente all'assegnazione del Voucher. L'avvio del progetto deve essere, quindi, successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher.

Entro quali termini occorre ultimare il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico oggetto della domanda di Voucher?
Come previsto all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico deve essere ultimato entro sei mesi dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al progetto stesso.
Si evidenzia, inoltre, che le prestazioni svolte a titolo di servizi di consulenza o di formazione, facenti parte del progetto agevolato, devono essere realizzate entro il medesimo periodo.

Sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto a tempo determinato di licenze d'uso dei software?
Si, fermo restando l’osservanza da parte dell’impresa beneficiaria dell'obbligo previsto all'art. 8, comma, 2, lettera e), del decreto direttoriale 24 ottobre 2017. In particolare, nel caso di acquisto di soluzioni software, sono ammissibili i soli costi relativi all'acquisizione dei programmi informatici (anche a titolo di licenza d'uso) a condizione che gli stessi risultino iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali dell'impresa beneficiaria. Sono invece esclusi dalle agevolazioni i costi sostenuti per canoni che, pur consentendo l’utilizzo dei software (ad esempio per soluzioni Software as a Service - SaaS o relativi all’assistenza/aggiornamento dei programmi) non comportano l’acquisto del software da parte dell’impresa.

Quale deve essere il periodo di durata delle licenze d'uso dei software?
Al fine di consentire il rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma, 2, lettera e), del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, le licenze d'uso devono prevedere una durata tale da consentire il loro mantenimento nei tre anni successivi all’erogazione del voucher. Rimane ferma la possibilità per l’impresa beneficiaria di sostituire nel corso di detto periodo il software qualora lo stesso risulti obsoleto. In tale ipotesi, l’impresa deve comunque tenere a disposizione la documentazione di spesa degli acquisti effettuati in sostituzione.

In generale quali sono le spese che non possono essere agevolate ai sensi del decreto 23 settembre 2014? L'IVA, ad esempio, rientra le spese escluse?
Ferme restando tutte le altre limitazioni relative all’ammissibilità delle spese previste dal decreto 23 settembre 2014 e dal decreto direttoriale 24 ottobre 2017, sono sempre escluse dalle agevolazioni le spese relative a (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

  • beni e/o servizi non strettamente finalizzati al raggiungimento delle finalità previste dal decreto 23 settembre 2014;
  • beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
  • beni che costituiscono una mera sostituzione di quelli già esistenti in azienda ovvero, nel caso delle licenze d'uso dei software, un rinnovo di programmi già in uso;
  • soluzioni software non iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali;
  • servizi di consulenza specialistica continuativi o periodici o che comportano costi di esercizio ordinari dell'impresa in quanto connessi ad attività regolari quali, a titolo esemplificativo, la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
  • servizi di consulenza e/o formazione erogati, anche parzialmente, in un periodo diverso da quello di svolgimento del progetto;
  • canoni di abbonamento relativi a servizi informatici e software, inclusi quelli relativi all’assistenza, all’aggiornamento dei programmi informatici nonché a soluzioni Software as a Service - SaaS;
  • canoni di noleggio di attrezzature informatiche;
  • beni e/o servizi resi a titolo di prestazione occasionale;
  • commesse interne all’azienda;
  • materiali di consumo;
  • imposte e tasse di qualsiasi genere, compresa l’IVA;
  • canoni di leasing.