Data Pubblicazione:

Collaudo tecnico-amministrativo opere pubbliche: per il Cnappc necessaria l'iscrizione all'ordine

Architetti e Ingegneri contro il nuovo decreto del CSLLPP che non prevede l'obbligo: per il CNAPPC la figura del controllore dei processi di esecuzione di un’opera pubblica deve essere qualificata almeno quanto le figure che svolgono le attività verificate e controllate dallo stesso collaudatore

Gli architetti e gli Ingegneri contro il nuovo decreto del CSLLPP che non prevede l'obbligo: per il CNAPPC la figura del controllore dei processi di esecuzione di un'opera pubblica deve essere qualificata almeno quanto le figure che svolgono le attività verificate e controllate dallo stesso collaudatore

E' stato approvato a maggioranza, ma con il voto contrario degli architetti e degli ingegneri che hanno eccepito la mancanza, tra i requisiti richiesti ai collaudatori, dell'iscrizione all'Ordine quando tale funzione è svolta da un pubblico dipendente, il decreto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici attuativo del Codice Appalti sul schema di decreto sul collaudo amministrativo e sul collaudo statico, per i lavori, e sulla verifica di conformità per servizi e forniture.

Secondo il CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti), infatti, "la figura del controllore dei processi di esecuzione di un'opera pubblica deve essere qualificata almeno quanto le figure che svolgono le attività verificate e controllate dallo stesso collaudatore. I liberi professionisti che svolgono le attività di progettazione e di direzione dei lavori, per mantenere l'iscrizione all'Ordine, devono rispettare le norme di deontologia professionale e devono essere costantemente formati in relazione all'evoluzione delle norme che applicano". Con questa motivazione, il CNAPPC ha quindi espresso il proprio dissenso sullo schema di decreto sopracitato.

Secondo Rino La Mendola, vicepresidente del Cnappc e componente del CSLLPP - "la figura del collaudatore, preposta al controllo dell'intero processo di esecuzione di un'opera pubblica", deve "essere costantemente formata sulle attività oggetto dei propri controlli e debba rispondere alle norme di deontologia professionale. Peraltro la Legge 1086/1971 ed il DPR 380/2001 prevedono che il collaudatore statico debba essere iscritto all’Ordine di competenza da almeno dieci anni".

"Considerato che le norme vigenti e lo stesso Decreto Ministeriale varato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici indirizzano le stazioni appaltanti ad individuare preferibilmente un unico professionista per svolgere ambedue le prestazioni - prosegue La Mendola -, è del tutto naturale che il requisito dell'iscrizione all'Ordine debba essere previsto anche per la redazione del collaudo amministrativo, prestazione peraltro spesso più complessa del collaudo statico".