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CAM servizi di progettazione: piano di disassemblaggio, capacità tecnica, miglioramento prestazionale

Ministero Ambiente nelle FAQ sui CAM in edilizia: nel piano di disassemblaggio degli edifici pubblici vanno considerati anche gli impianti

Ministero Ambiente sui CAM in edilizia: nel piano di disassemblaggio degli edifici pubblici vanno considerati anche gli impianti

Il Minambiente ha aggiornato le FAQ relative ai CAM in edilizia (progettazione pubblica) alla data dell'8 marzo (il documento integrale è disponibile nel file allegato): spicca, nella risposta al criterio 2.3.7 (fine vita), l'indicazione - chiara - relativa all'inclusione, ne piano cd. di disassemblaggio, degli impianti.

Nel dettaglio, criterio di fine vita si riferisce all'intera opera. Lo scopo del criterio - si legge nella risposta alle Faq - è acquisire le informazioni utili alla fase di fine vita dell'edificio a beneficio della stazione appaltante. Nella verifica si chiede un elenco di tutti i materiali e componenti che "possono" essere in seguito riutilizzati o riciclati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dell'edificio. "Nel caso degli impianti - precisa il Minambiente - quelli che sono stati progettati per essere disassemblabili e riciclabili andranno inclusi nel piano di disassemblaggio, quelli che non lo sono, non andranno in elenco". 

Inoltre, il Minambiente annuncia la previsione, in futuro, di un criterio premiante per l'installazione di impianti (di riscaldamento o raffrescamento, elettrici ecc) che sono progettati per essere disassemblati e riciclati.

Prestazioni ambientali

Interessante anche la FAQ 2.5.3, dove si evidenzia che, nel caso in cui il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, se i criteri previsti dal protocollo scelto rispondono ai criteri ambientali previsti dal criterio 2.5.3, allora il progettista può presentare la documentazione prevista dal protocollo e non dover relazionare tutto quanto previsto dal criterio. Questa operazione va fatta a monte, nella fase di elaborazione del progetto, quindi la stazione appaltante dovrà mettere e gara lavori su un progetto esecutivo che avrà già specificato la documentazione da produrre a dimostrazione della conformità al criterio 2.5.3. Non è quindi responsabilità dell'offerente che dovrà basarsi su quanto previsto dal progetto esecutivo.

Capacità tecnica dei progettisti

Il Minambiente precisa che per professionista accreditato si intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – "Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale" e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tali professionisti, che devono avere competenze generali sulla sostenibilità degli edifici e quindi non solo in ambito di efficienza energetica, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo.  

Miglioramento prestazionale del progetto

Visto che di norma la % assegnata per i criteri premianti è decisa dalla stazione appaltante ma nel testo del criterio è specificata anche una % minima del 5% per i materiali riciclati post consumo, se ne chiede il motivo. Il Minambiente precisa che ciò è sancito dall'art. 206-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il quale prevede che "Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo". 

IL DOCUMENTO CON TUTTE LE FAQ E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

 

Articolo integrale in PDF

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