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Normativa Antincendio nei condomini: la bozza della nuova regola tecnica

La nuova direttiva riguarda l'adeguamento degli edifici dai 12 metri di altezza in su e prevede nuove incombenze per i condomini

E' disponibile, nel file allegato, la bozza (non ancora in vigore) di regola tecnica integrativa del D.M. 16 maggio 1987, n. 246 recante esercizio commisurate al livello di rischio ipotizzabile (Antincendio), reallizata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Come già ampiamente descritto su Ingenio, le nuove direttive antincendio riguardano l'aggiornamento/integrazione della regola tecnica che va ad integrare lo "storico" decreto che fissa i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 12 metri.

Il provvedimento è stato approvato lo scorso 24 aprile del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, organismo collegiale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

A livello procedurale, la bozza dovrà essere completata con il decreto di emanazione (decreto del ministero dell'Interno), al quale sarà allegata. Tale decreto non solo dovrà stabilire quanti giorni trascorreranno tra la pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" e l'entrata in vigore, ma anche i tempi per adeguarsi.

La novità principale è che i condomini dovranno gestire l'emergenza, in caso di incendio, tenendo conto dell'eventuale presenza di persone con limitate capacità motorie, che vanno aiutate, e di attività limitrofe che potrebbero costituire un intralcio per i soccorsi o per la fuga. Quindi l'amministratore di condominio, se presente, avrà i suoi compiti da svolgere, ma per l'attuazione delle nuove misure i responsabili sono i proprietari.

Per tutti i dettagli sulle novità previste nella regola tecnica integrativa, si rimanda all'articolo di approfondimento.

LA BOZZA DI REGOLA TECNICA INTEGRATIVA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

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