Sismabonus
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SISMABONUS: i benefici economici si applicano anche in caso di demolizione e ricostruzione

Pubblicata circolare dell'Agenzia delle Entrate

Era da tempo richiesto, con l'obiettivo di stimolare un ricambio del patrimonio immobiliare italiano, e non favorire il solo miglioramento sismico con interventi locali

SISMABONUS per la demolizione e ricostruzione

fisco_agenzia_entrate.jpgI contribuenti potranno fruire dell’agevolazione per interventi di miglioramento sismico di edifici (il cosiddetto “Sismabonus”) anche nel caso di opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

È il principale chiarimento della risoluzione n. 34/E del 27 aprile, con la quale l’Agenzia delle Entrate spiega anche che, ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento.

Agevolazione in caso di ricostruzione

Con la Risoluzione del 27 aprile, l’Agenzia specifica che il “Sismabonus” può essere fruito anche da coloro che, possedendo o detenendo l’immobile in base a un titolo idoneo, decidono di demolirlo e ricostruirlo con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Tale intervento, infatti rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione.

In risposta all’interpello di tre comproprietari, inoltre, le Entrate chiariscono che questi soggetti possono dividere le spese in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno.

Iva Agevolata per demolizione ricostruzione ?

Gli interpellanti avevano anche rischiesto se nell'intervento di demolizione - ricostruzione fosse possibile fruire dell’aliquota IVA agevolata prevista per i lavori di "ristrutturazione". Nell'interpello l'Agenzia delle Entrate afferma che ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla relativa documentazione amministrativa.

Non può invece trovare applicazione l’aliquota agevolata del 4% prevista per la costruzione dell’abitazione principale (dovendo essere l’intervento più correttamente qualificato come una ristrutturazione immobiliare).

Il Sismabonus

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).

Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).

Il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Con lo stesso parere, tra l’altro, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha ritenuto che gli interventi di demolizione e ricostruzione, progettati ed eseguiti in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, rappresentano sicuramente un’efficace strategia di riduzione del rischio sismico su una costruzione non adeguata alle norme tecniche medesime e, pertanto, “dal punto di vista tecnico, detti interventi possono certamente rientrare fra quelli di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. i) del Tuir, relativi all’adozione di misure antisismiche”.

Ulteriori informazioni sul SismaBonus

Affinché il lavoro eseguito possa essere correttamente qualificato come una ristrutturazione è tuttavia necessario che dal titolo amministrativo risulti la natura di intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non quella di intervento di nuova costruzione.

Ciò precisato, la risoluzione interviene quindi su un’altra questione, attinente alla ripartizione delle spese detraibili in caso di più comproprietari: in questo caso, infatti, è necessario dividere le spese secondo la rispettiva quota di proprietà oppure in base alle spese effettivamente sostenute?

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare 7/E/2017, ha precisato che, qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, la stessa è ripartita in funzione della spesa effettivamente sostenuta da ciascuno, come attestata dalla distinta di bonifico e dall’intestazione delle fatture rilasciate dall’impresa che ha eseguito i lavori.

Se, invece, colui che ha effettivamente sostenuto la spesa non risulta intestatario del bonifico e/o della fattura, è necessario che le fatture pagate siano appositamente integrate con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale.

 

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