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POS obbligatorio professionisti: altolà del Consiglio di Stato. Per ora nessuna multa per inottemperanza

Sanzioni Pos: il Consiglio di Stato boccia la legge delega e stoppa il decreto del MISE. Ancora lontane le multe per i professionisti che non accettano il pagamento via POS

L'art. 15 comma 4 del decreto legge 179/2012 non è rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge. Lo ha dichiarato il Consiglio di Stato all'interno del parere al decreto del MISE sulle sanzioni amministrative per chi non ottempera alle disposizioni sul POS obbligatorio (anche per i professionisti).

Pertanto, il parere n. 1104/2018 del 23 aprile (disponibile nel file allegato) sospende il giudizio sullo schema di regolamento recante la definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniariepari a 30 euro riducibile a un terzo in caso di versamento tempestivo - conseguenti alla mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e carte di credito.

Ricordiamo che il decreto del MISE è stato predisposto in attuazione dei principi dettati dell'art. 15, comma 45, del decreto-legge 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012  come modificato dall'art. 1, comma 900 - 901, della legge 208/2015. In particolare, il citato art. 15, comma 4, dispone che "a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionale, sono tenute ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.

Il comma 5 dell'art. 15 dispone che "con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinate le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili".

I punti principali del parere

Secondo il Consiglio di Stato, "l'obiettivo di una efficace lotta al riciclaggio, all'evasione e all'elusione fiscale – da incentivare attraverso la completa perimetrazione del quadro giuridico di riferimento, anche mediante la sua omogeneizzazione – deve, però, necessariamente essere conseguito con l'adozione di provvedimenti rispettosi, sotto l'aspetto formale e sostanziale, dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico". 

Secondo il Consiglio di Stato, quindi, bisogna verificare se in un "contratto privatistico volontariamente stipulato dall'utente col titolare del bene o del servizio" che dà luogo ad un rapporto negoziale di diritto privato, si possa prevedere questa imposizione considerato che "il cittadino è libero di stipulare o non stipulare il contratto, ma questa libertà si riduce alla possibilità di scegliere fra la rinunzia al soddisfacimento di un bisogno essenziale e l'accettazione di condizioni e di obblighi unilateralmente e autoritativamente prefissati".
 
Inoltre, per orientamento consolidato della Corte Costituzionale, l'espressione "in base alla legge", contenuta nell'art. 23 della Costituzione, si deve interpretare "in relazione col fine della protezione della libertà e della proprietà individuale, a cui si ispira tale fondamentale principio costituzionale"; questo principio "implica che la legge che attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione non lasci all'arbitrio dell'ente impositore la determinazione della prestazione".

Pertanto, in definitiva, l'art. 15, comma 4 cit., secondo Palazzo Spada, non è rispettoso "del principio costituzionale della riserva di legge in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale" e “anche la individuazione per analogia di una sanzione – nel caso specifico quella prevista dall'art. 693 c.p. - configura una precisa ed insuperabile violazione al principio della riserva di legge (oltre che del divieto di applicazione dell'analogia ai fini della individuazione della sanzione)".

Allo stato attuale, quindi, non si incorre in nessuna multa in caso di inottemperanza alle norme sul POS obbligatorio. E, a quanto pare, l'avvio del sistema sanzionatorio è ancora molto lontano...

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