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Ecobonus e Sismabonus: tutti i chiarimenti per i condomini

Agenzia delle Entrate: le soglie massime di spesa per l'ecobonus – 40.000 euro – e per il sismabonus – 96.000 euro - operano per ognuna unità immobiliare del condominio, ma in maniera autonoma per ciascuna delle relative pertinenze

In materia di sgravi fiscali per ecobonus e sismabonus, la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti consequenziali alla guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2017.

Nel documento sono ricapitolate infatti le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità.

Di fatto, si evince che per gli interventi negli edifici condominiali, le soglie massime di spesa per l'ecobonus – 40.000 euro – e per il sismabonus – 96.000 euro - operano per ognuna unità immobiliare del condominio, ma in maniera autonoma per ciascuna delle relative pertinenze.

In un precedente articolo avevamo invece già elencato le novità fiscali per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo: l'installazione del sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico dà diritto alla detrazione del 50% sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico.

Tra gli altri chiarimenti importanti della circolare, segnaliamo:

  • a) le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB)
  • b) le spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (Rigo E57 – Sez. III C)
  • c) le spese per l’arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58 – Sez. III C)
  • d) l'IVA per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B (Rigo E59 – Sez. III C)
  • e) le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (Righi E61/E62, quadro E, Sez. IV): Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 1); Interventi sull’involucro degli edifici esistenti (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 2); Pannelli solari (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 3); Impianti di climatizzazione invernale (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 4); Schermature solari (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 5); Impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 6); Dispositivi multimediali (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 7); Schema riassuntivo risparmio energetico.

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