Con la risoluzione 34/E/2018 l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del cosiddetto Sismabonus, agevolazione di cui all’articolo 16, comma 1-quater, D.L. 63/2013 ancorata alle misure antisismiche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) Tuir, fornendo importanti chiarimenti.
Il caso oggetto del documento di prassi riguarda tre comproprietari persone fisiche, ciascuno per un terzo, di un’unità immobiliare dichiarata inagibile a seguito del terremoto verificatosi nelle Marche nel 1972.
Volendo procedere alla demolizione e alla fedele ricostruzione dell’immobile, i tre istanti hanno posto i seguenti quesiti:
La risoluzione in commento ha dato risposta a tutti e tre i dubbi dei contribuenti.
In particolare, relativamente al quesito di cui al punto 1, si è ritenuto che rientrino tra gli interventi di ristrutturazione edilizia quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
Inoltre, siffatti interventi di demolizione e ricostruzione, poiché rappresentano una efficace strategia di riduzione del rischio sismico, dal punto di vista tecnico possono certamente rientrare fra quelli agevolabili ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) Tuir, relativi all’adozione di misure antisismiche.
Alla luce di ciò, l’Agenzia ha ritenuto che gli interventi in questione possano essere ammessi al Sismabonus, sempreché, giacché trattasi di una demolizione e ricostruzione di un edificio collabente, dal titolo amministrativo risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
Per quanto riguarda il quesito di cui al punto 2, atteso che:
l’Agenzia ha confermato anche in tale occasione che la spesa per l’intervento edilizio può essere suddivisa tra gli aventi diritto in base alle spese da ognuno effettivamente sostenute, sebbene osservando le indicazioni riguardanti l’attestazione.
Infine, relativamente al quesito numero 3, la risoluzione ha affermato che ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l’aliquota Iva agevolata del 10% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, sempreché le opere siano qualificate come tali dalla relativa documentazione amministrativa.
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