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Lavori Pubblici, ANAC: ok all'affidamento su solo progetto di fattibilità

Codice Appalti: le concessioni di lavori possono essere affidate anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, in attesa del decreto MIT sui livelli di progettazione

L'Anac colma il vuoto normativo esistente sulle concessioni di lavori pubblici in presenza di solo progetto di fattibilità, consentendole attraverso quanto disposto dalla delibera 437/2018 che risponde ai dubbi di svariati operatori economici, professionisti inclusi.

Di fatto, quindi, in attesa del decreto del MIT sui livelli di progettazione di prossima pubblicazione in GU, si dispone che le concessioni di lavori possono essere affidate anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L'Anac ricorda che la stazione appaltante, per l'assegnazione di un appalto di Lavori Pubblici, oggi ha due possibilità: affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto definitivo o affidare la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che ha sostituito il progetto preliminare.

Vige, in ogni caso, il divieto di appalto integrato: ciò significa che l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo redatto dall'amministrazione aggiudicatrice, è consentito solo nel caso in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, in caso di locazione finanziaria e di opere di urbanizzazione a scomputo.

Per quel che riguarda i livelli di progettazione, la normativa lascia presupporre che il legislatore abbia inteso far riferimento alla possibilità di affidare, congiuntamente all'esecuzione, non solo la progettazione esecutiva ma anche la progettazione definitiva. Non essendo invece specificato, spiega l'Anac, il livello di progettazione da porre a base di gara, bisogna fare riferimento alla definizione di concessione di lavori che, come inizialmente indicato, sembra consentire alla stazione appaltante di porre a base di gara il progetto definitivo o il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In definitiva: si può porre a base di gara anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica che, rispetto al previgente progetto preliminare, è connotato "da un maggior grado di dettaglio ed una analisi comparativa delle diverse soluzioni in termini di costi e benefici per la collettività e della qualità ed efficienza energetica dell'opera", essendo richiesto anche il rispetto dei "vincoli idrogeologici, sismici e forestali".

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