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Più BIM per tutti: l'Anac chiede più formazione per progettisti, direttori lavori, coordinatore sicurezza

Il BIM, assieme all'equo compenso, è il protagonista dell'integrazione alle linee guida numero 1 dell'Anac sui servizi di Ingegneria e Architettura in consultazione fino al 9 luglio 2018

Per essere pronti all'esordio degli appalti in BIM, previsti con graduale inserimento a partire dal 1° gennaio 2019 dal DM 560/2017, l'Anac ha deciso di spingere sul gas integrando le linee guida n.1, quelle sui servizi di progettazione (architettura e ingegneria), con precise raccomandazioni sul building information modeling.

Le 'nuove linee guida', con dentro anche specifiche sull'equo compenso, sono disponibili nel documento in consultazione che può essere commentato e integrato da tutti gli addetti ai lavori fino al prossimo 9 luglio, compilando l'apposito modulo osservazioni sul sito Anac. Vediamo i tasti principali sollecitati dall'Anac sul BIM.

L'entrata in vigore del decreto BIM: step by step

I primi 'effetti' della nuova normativa si avranno solo a partire dal 2019. L'obbligo dell'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione decorre infatti dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere di importo inferiore a 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025.

In parole povere, si procederà per step:

  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
  • per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'art.35 del Codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
  • per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  • per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Ambito di applicazione del BIM negli appalti pubblici

  • per garantire la continuità e la coerenza tra i diversi livelli della progettazione, e soprattutto per conseguire al meglio i vantaggi dei metodi e strumenti elettronici in termini di una più efficiente gestione delle attività di progettazione, le stazioni appaltanti possono ricorrere all'uso degli stessi fin dalla progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
  • le disposizioni di cui al decreto 560/2017 possono ritenersi applicabili agli interventi la cui progettazione di fattibilità tecnica ed economica sia attivata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, facendo riferimento al momento in cui si dà concreto avvio all’attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ossia al provvedimento con il quale la stazione appaltante individua il tecnico interno cui demandare le attività di progettazione o alla stipula del contratto per l’incarico ai professionisti esterni;
  • l'Anac specifica che si può ricorrere ai metodi e agli strumenti elettronici anche per le opere la cui progettazione sia stata attivata prima dell'entrata in vigore del decreto BIM, partendo quindi da un livello precedente di progettazione sviluppato con i metodi tradizionali;
  • le stazioni appaltanti possono valutare, al momento dell'avvio delle attività di progettazione, se lo sviluppo di uno dei livelli di progettazione dell'intervento possa, presumibilmente, ricadere nell'obbligo di ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici come definito all'art.6 del decreto 560/2017. In tal caso si deve prendere in considerazione la possibilità, offerta dall'art. 5 del decreto, di ricorrere all'uso dei metodi e degli strumenti elettronici dal livello iniziale della progettazione anche in assenza dell'obbligo di ricorso agli stessi.

Le attività preliminari

  • più BIM per tutti i protagonisti della 'filiera' dell'appalto: tutti i soggetti interni alla stazione appaltante che sono chiamati ad interfacciarsi con le attività connesse alla realizzazione dell'opera pubblica, dalla progettazione alla costruzione, quali il RUP, il direttore lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudatore, devono essere in possesso di adeguate competenze con riferimento ai metodi e agli strumenti elettronici conseguite anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia;
  • per una gestione più efficiente del processo di manutenzione delle opere, la stazione appaltante nella definizione del piano di formazione dei personale tiene conto del fatto che anche coloro che saranno deputati alla gestione delle opere realizzate con il ricorso ai metodi e strumenti elettronici devono possedere adeguate competenze in materia;
  • l'atto organizzativo ex art. 3, comma 1, lettera c), del decreto 560/2017 potrebbe essere una parte di un regolamento inerente le modalità di utilizzo degli strumenti di modellazione, adottato dalla stazione appaltante per disciplinare in modo compiuto i flussi di lavoro, i flussi informativi, le figure coinvolte e i rispettivi ruoli, le relazioni tra le stesse, le competenze richieste, la gestione dei dati e delle informazioni, gli standard di progetto e livelli di sviluppo degli oggetti, ecc;
  • per il ricorso, nel periodo transitorio, ai metodi e agli strumenti elettronici per la progettazione di varianti relative a progetti realizzati con metodi tradizionali, si deve valutare l'opportunità e la convenienza economica di una scelta in tal senso, avendo riguardo, tra l'altro, al possesso di adeguate capacità in capo ai soggetti coinvolti nel processo realizzativo dell'intervento, che potrebbero essere stati individuati senza tener conto della necessità di operare con gli strumenti elettronici.

Documentazione di gara

  • le stazioni appaltanti valutano l'opportunità di inserire i contenuti del capitolato allegato alla documentazione di gara, definiti all'art. 7 del decreto 560/2017, in un documento distinto o in una sezione specifica del disciplinare di incarico da denominare Capitolato informativo;
  • la SA indica con sufficiente dettaglio, nel Capitolato informativo, tutti i requisiti richiesti per la modellazione, raggruppabili secondo queste macro-categorie: 1) obiettivi del progetto; 2) riferimenti normativi; 3) caratteristiche informatiche (hardware, software, coordinate, formato dati, classificazione e denominazione oggetti, ecc.); 4) gestione del processo (struttura organizzativa/ruoli e responsabilità, competenze specifiche, modalità di condivisione e scambio dei dati, caratteristiche dell’ambiente di condivisione dati, modalità e caratteristiche dei contenuti, dei modelli e degli elaborati, tutela e sicurezza del contenuto informativo, ecc.);
  • il Capitolato informativo definisce anche gli aspetti connessi alla proprietà dei dati e alle modalità di condivisione e gestione delle informazioni; le stazioni appaltanti si dotano, per ciascuna delle procedure di gara per le quali si fa ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici, di un proprio ambiente di condivisione, come definito dall'art.2 del decreto 560/2017.

Procedura di gara

  • in fase di prima applicazione, le SA non possono prevedere quali requisiti di partecipazione la dimostrazione di un'esperienza pregressa nell’utilizzo di metodi e strumenti elettronici nonché la partecipazione a corsi e/o attività formative specificatamente indicati;
  • le SA possono richiedere che le risorse incaricate dell'esecuzione siano in possesso di un'adeguata competenza in metodi e strumenti elettronici quali quelli per la modellazione nell’edilizia e nelle infrastrutture, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia, evitando, in fase di prima applicazione, richieste di corsi specificamente indicati o di determinate qualifiche e/o certificazioni in materia di modellazione informativa;
  • l'esperienza maturata in materia di metodi e strumenti elettronici può essere valutata nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il tramite del criterio della professionalità ai sensi dell'art.95, comma 6, lettera e) del Codice Appalti, purché sia attribuito allo stesso un punteggio complessivo limitato, nonché del criterio delle caratteristiche metodologiche dell'offerta;
  • sul criterio delle caratteristiche metodologiche, uno dei sotto-criteri cui dovrebbe essere assegnata una particolare preminenza è quello relativo all'Offerta per la gestione informativa, ove il concorrente descrive le modalità di implementazione dei metodi e strumenti elettronici nell’esecuzione del servizio oggetto di affidamento, in coerenza con quanto richiesto dalla stazione appaltante nel Capitolato informativo;
  • l'offerta per la gestione informativa dell'aggiudicatario a seguito della stipula del contratto può assumere la denominazione di Piano di gestione informativa, che recepisce le proposte del concorrente approvate dalla stazione appaltante e diviene documento contrattuale, sulla cui base verificare in sede di espletamento della prestazione il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.