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I parcheggi pertinenziali sono esenti dal contributo di costruzione

Consiglio di Stato: i parcheggi privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente alla superficie obbligatoria di essi

Ai sensi del coordinato disposto delle norme di cui alla legge n. 1150 del 1942, delle disposizioni di modifica di cui alla legge 122/1989 e della legge 10/1977 (ora art. 17 comma 3 lett. dpr 380/2001), i parcheggi obbligatori ad uso privato sono espressamente individuati quali opere di urbanizzazione e sono esenti, come tali, dall'onere di pagamento del contributo di costruzione.

L'importante principio di diritto è contenuto nella sentenza 3702/2018 dello scorso 15 giugno del Consiglio di Stato, segnalata dall'ANCE e di notevole interesse per le imprese edili e di costruzione, ma anche per i professionisti tecnici che lavorano con le imprese di costruzioni, che di fatto esenta i parcheggi pertinenziali - previsti per legge - dal pagamento del contributo di costruzione. Occhio: se si vogliono realizzare più posti auto bisogna invece pagare il contributo sulla quota che eccede quella obbligatoria.

Il caso

Il contenzioso è tra un'impresa di costruzione e il Comune: la prima aveva realizzato un edificio e una serie di parcheggi privati di pertinenza dello stesso. Il comune aveva chiesto il pagamento del contributo di costruzione, ma l'impresa sosteneva che, trattandosi di parcheggi pertinenziali, non fosse dovuto nessun pagamento.
 
Il Tar aveva dato ragione all'impresa affermando che tutti i parcheggi privati realizzati dalla società appellata in sede di costruzione di un nuovo edificio andavano esentati dal contributo di costruzione. Secondo il comune, però, l'esenzione poteva riguardare solo i parcheggi costruiti nel sottosuolo di edifici già esistenti. La questione è dunque finita al Consiglio di Stato.

La discriminante per la gratuità del costo di costruzione

Prima di tutto, i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che la legge 122/1989 ha innovato la disciplina dei parcheggi privati prevedendo:

  • un incremento della misura obbligatoria di spazi per parcheggio nei nuovi edifici, passando da 1 mq ogni 20 mc a 1 mq ogni 10 mc (art. 2 legge 122/1989 che ha modificato l'art. 41-sexies legge 1150/1942);
  • la possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali negli edifici esistenti in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti (art. 9 legge 122/1989);
  • la qualifica dei parcheggi privati negli edifici come opere di urbanizzazione, equiparandoli a quelli pubblici anche ai fini della gratuità (art. 11 legge 122/1989).

Di conseguenza:

  • i parcheggi ad uso privato nei nuovi edifici realizzati nella misura di legge sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione;
  • il pagamento di tale contributo è limitato alle superfici a parcheggio realizzate in eccedenza rispetto allo standard minimo di legge (superficie obbligatoria degli stessi).

In definitiva, per quanto riguarda il contenzioso di specie, la pretesa del comune al pagamento di detto contributo da parte della società può ritenersi legittima solo per quanto riguarda la superficie dei parcheggi effettivamente realizzati eccedente quella minima obbligatoria di legge.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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