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Autorizzazioni sismiche: secca bocciatura dei Geologi alla legge regionale Marche. "Iniqua e discriminatoria"

Nuove norme per le costruzioni sismiche nella Regione Marche: l'ordine regionale dei Geologi esprime giudizio negativo sia dal punto di vista tecnico che giuridico

Autorizzazioni sismiche nelle Marche: quante polemicheL'Ordine dei Geologi della Regione Marche si sente in dovere di esprimere un giudizio sostanzialmente negativo sia da un punto di vista tecnico che giuridico circa la reale attuabilità della legge regionale n.1 - "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche" e, di riflesso, sul DGR n°714 del 28/05/2018 "Approvazione delle Linee Guida per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella Regione Marche", che ha stabilito le linee guida per la disciplina delle attività che le strutture tecniche competenti dovranno attuare per la regolamentazione delle costruzioni sull’intero territorio regionale.

Ecco le motivazioni a corredo del parere dell'Ordine dei Geologi sulle nuove procedure di autorizzazione sismica delle Marche.

Procedure di rilascio autorizzazioni sismiche

L'art. 2 della Legge regionale trasferisce ai comuni le funzioni in materia sismica ai sensi del DPR 380/2001. Di fatto la norma, obbligando i Comuni ricadenti in zona sismica ad ottemperare alle procedure previste per il rilascio delle autorizzazioni edificatorie, potrà produrre, inevitabilmente, delle criticità nella gestione dell’iter procedurale tecnico-amministrativo con significativi ritardi dei percorsi autorizzativi. La lettera inviata da numerosi Uffici tecnici comunali della Provincia di Ancona evidenzia le numerose problematiche che i Comuni, soprattutto quelli contraddistinti da Uffici Tecnici comunali sottodimensionati, dovranno affrontare a seguito dell’applicazione di tale legge:

  • la carenza di personale adeguato e formato tecnicamente;
  • la scarsità delle risorse necessarie messe a disposizione per far fronte all'obbligo di controllo della procedura autorizzativa che prevede un numero di pratiche ben superiore a quello dell'attuale deposito dei progetti strutturali presso gli uffici regionali dell’ex Genio civile.

Caratterizzazione sismostratigrafica dei terreni

L'allegato 1 alla Legge regionale “Criteri e modalità per l0effettuazione del controllo dei progetti nell’ambito delle procedure per la realizzazione degli interventi nelle zone classificate sismiche”, specifica al Punto B che il progetto deve essere composto da una serie di elaborati tra i quali la relazione geologica, geotecnica e sulle fondazioni, compresa la stabilità dei terreni circostanti. Per i Geologi, una la legge che non chiede anche la caratterizzazione sismostratigrafica dei terreni ovvero la Risposta Sismica Locale sembra oltremodo restrittiva. Inoltre, la stessa norma specifica che, nel caso di costruzioni di modesto rilievo, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo di sondaggi, prove ed indagini eseguite precedentemente su terreni simili ed in aree immediatamente adiacenti. Con tale assunto si palesa una "superficialità tecnica" profondamente discordante con i principi ispiratori di una legge che deve garantire la sicurezza della vita umana in un territorio regionale soggetto a vulnerabilità sismica. Purtroppo, come ampiamente dimostrato in occasione dei recenti eventi sismici che hanno coinvolto l’Italia centrale, le caratteristiche sismostratigrafiche dei nostri terreni di fondazione possono dare luogo ad accelerazioni al suolo significativamente rilevanti rispetto a quelle previste dalla attuale classificazione della pericolosità sismica del territorio nazionale.

Microzonazione sismica e caratteristiche sismostratigrafiche

Al punto 1) dell'art. 3 comma 2 (Corsi di formazione e supporto tecnico) della DGR 714/2018, per quanto riguarda i contenuti per i corsi di formazione previsti dal disposto legislativo (allegato 2), non vengono presi in considerazione le caratteristiche litostratigrafiche, geomorfologiche e sismostratigrafiche che, come è stato ampiamente dimostrato dalla recente sequenza sismica partita il 24 agosto 2016, ha fortemente condizionato il danneggiamento del 62% dell’intera area del cratere. Analogamente non viene assolutamente fatta menzione delle risultanze degli studi di Microzonazione sismica di cui la Regione Marche, attraverso le varie annualità iniziate a partire dall’OPCM 3907/2010, ha praticamente coperto con il I livello l’intero territorio regionale, di fatto così smentendo tutte le risorse finora investite proprio per fornire i Comuni di uno studio fondamentale che riguarda la conoscenza delle situazioni geologiche che potrebbero comportare una amplificazione dell’onda sismica. La normativa non sembra tenere in considerazione neanche le indicazioni dettate dalle recenti Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione post-terremoto e dalle NTC 2018 in merito agli studi di Risposta Sismica Locale. Ne deriva una bassissima, se non nulla, attenzione alle caratteristiche geologiche del territorio ove potranno essere realizzate costruzioni e/o interventi edilizi ed una altrettanto nulla attenzione ai criteri per la definizione del modello geologico e geotecnico delle aree interessate da trasformazioni urbanistiche e pianificatorie.

 

Collaborazione con Università

All'art. 3 della Legge viene specificato che la Regione può avvalersi della collaborazione degli Ordini professionali e delle Università. Nella DGR all'art. 4, ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge regionale 01/18 indica al punto 3 la composizione del Comitato Tecnico Scientifico che prevede al punto 3.4.1. un docente (ingegnere, geologo) dell'Università Politecnica delle Marche. Nel territorio regionale sono presenti due Università che erogano laureati in Scienze geologiche e pertanto sarebbe opportuno che tali professionalità provengano dagli Atenei che "costruiscono" tali professionalità, così come ingegneri sono presenti anche in altri Atenei ed analogamente non si può pensare che una Legge regionale sia sperequativa fino a tal punto.