Data Pubblicazione:

Fondo prevenzione rischio sismico: in Gazzetta l'ordinanza sui contributi per l'annualità 2016. I dettagli

L’ordinanza della Protezione Civile del 12 luglio 2018 disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art.11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 relativamente all’annualità 2016

Microzonazione sismica: tutti i contributi per l'annualtià 2016In attuazione dell'art.11 del decreto-legge 39/2009 (convertito in legge 77/2009) - "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.169 del 23 luglio 2018 l'ordinanza n.532 del 12 luglio 2018 della Protezione Civile, che disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, relativamente all'annualità 2016. 2.

Gli aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Fondo prevenzione rischio sismico: importi disponibili e interventi

L'importo disponibile per l'anno 2016 pari a euro 43,56 milioni, al netto della quota dell'1% pari ad euro 0,44 milioni, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 5 gennaio 2017, n. 4, è destinata al finanziamento dell'acquisto da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art. 16:

  • a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza;
  • b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all'art. 16, comma 1, lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. E', altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., e' ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purche' nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione puo' essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all'art. 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50;
  • c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4.

I contributi di cui sopra non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e relativa circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto Sag non inferiore a 0,125g.

I contributi di cui alle lettere b) e c) di cui sopra non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

I contributi di cui alla lettera c) sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del dpr 380/2001, nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietàdelle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

Le Regioni possono attivare per l'annualità 2016 i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40%del finanziamento ad esse assegnato.

Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le Regioni definiscono le modalità di ripartizione del suddetto contributo anche attraverso appositi accordi con le ANCI regionali per il sostegno alle attività dei Comuni previste dalla presente ordinanza.

I contributi di cui alla lettera a) sono utilizzati per l'aggiornamento e la manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l'emergenza, qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e alla condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di cui all'allegato 7 di propria competenza territoriale. I criteri di aggiornamento e manutenzione sono definiti dalla commissione tecnica di cui all'art. 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Criteri di ripartizione dei contributi

Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2004.

Sono le Regioni, a gestire i contributi, definendo il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attivita' per la realizzazione degli interventi, sentiti i Comuni o le province interessate o le ANCI Regionali.

I comuni interessati trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.

Le Regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i programmi di attività entro 30 giorni dalla loro approvazione.

Criteri di priorità per tipo di intervento

Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unita' strutturali interferenti, nonchè le opere infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.

Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

Un edificio è ritenuto interferente con una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza pari alla distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

Interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico: i dettagli

L'art.8 stabilisce che per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, e' determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:

  • a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
  • b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
  • c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi. 

Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio e' stabilito nella seguente misura massima e per gli interventi di cui alle successive lettere a) e b) deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

  • a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unita' abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unita' immobiliari;
  • b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unita' abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unita' immobiliari;
  • c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unita' abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unita' immobiliari.

Selezione interventi e verifiche tecniche

La selezione degli interventi è affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le Regioni assicurano l'omogeneita' dei criteri e delle verifiche eseguite.

Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del decreto-legge 39/2009 è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacita' e domanda, secondo il criterio di seguito riportato.

Piu' in particolare, definito con αSLV il rapporto capacita'/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con αSLD il rapporto capacita'/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sara' riconosciuto un contributo pari a: 100% del costo convenzionale se α ≤ 0,2; 0% del costo convenzionale se α > 0,8; [(380 - 400 α)/3] % del costo convenzionale se 0,2

I valori di α devono essere coerenti con la pericolosita' attuale, cosi' come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 ovvero dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosita' sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale e' associata la massima massa partecipante della costruzione.

Modalità di ripartizione e presentazione richieste

La ripartizione fra le Regioni dei contributi si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2. Le Regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i Comuni su cui attivare i contributi di cui all'art. 12, d'intesa con i Comuni interessati, i quali predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.

Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alle Regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità, tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti ad un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3.

Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2. A tal fine i Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'albo pretorio.

La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione in GU del decreto del Capo del Dipartimento inerente il trasferimento delle risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da un professionista abilitato ed iscritto all'albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruzione e per il controllo.

Gli interventi devono iniziare entro trenta giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro duecentosettanta, trecentosessanta o quattrocentocinquanta giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione.

Il completamento dei lavori è certificato dal direttore dei lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9. E' data facoltà alle Regioni di accordare proroghe non superiori ai novanta giorni alle suddette scadenze di completamento dei lavori, previa motivata richiesta, effettuata entro le scadenze, dal soggetto privato ammesso a contributo.

Unioni di comuni

Per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, la percentuale dell'importo del cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati di cui all'art. 5 puo' essere ridotto fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale di cui alla tabella 3 puo' essere incrementato fino al 85% del costo complessivo, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni dell'unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7.

SCARICA L'ORDINANZA COMPLETA CON TUTTI GLI ALLEGATI