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La legge antisismica vale per tutte le costruzioni

Cassazione: la disciplina antisismica si applica a tutte le costruzioni la cui #sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità, a prescindere dai materiali e dalle relative strutture nonché dalla natura precaria o permanente dell'intervento

Legge antisismica indipendente dal tipo di costruzione

La legge antisismica vale per tutti i tipi di costruzioni, anche per un manufatto costruito in materiale prefabbricato.

Il 'dogma' di riferimento della normativa urbanistica italiana è contenuto nella recente ordinanza 42818/2018 della Corte di Cassazione penale, dove si ribadisce "l'orientamento consolidato di questa corte in base al quale la speciale disciplina antisismica si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità, a prescindere dai materiali e dalle relative strutture nonché dalla natura precaria o permanente dell'intervento, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche".

Viene richiamata, in particolare, la sentenza Sez. 3, n. 6591 del 24/11/2011 Ud. (dep. 17/02/2012 - Fattispecie relativa a piscina prefabbricata): "Le disposizioni antisismiche previste dagli artt. 83 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, anche quando si impieghino per la realizzazione delle opere elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura e al cemento armato".

Anche una struttura costruita con materiale prefabbricato è sottoposta alla legge antisismica

Nel caso di specie il Tribunale di Foggia, all'esito del giudizio istaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, aveva condannato un privato alla pena di euro 700,00 di ammenda perché ritenuto responsabile dei reati di cui al capo a) ex artt. 83 e 95 dpr 380/2001 e al capo b) ex artt. 93 e 95 D.P.R. 380/2001 (fatti accertati in Foggia in data 2/04/2014), ordinando conseguentemente la demolizione del manufatto costruito in violazione delle norme citate;

L'imputato aveva proposto appello, chiedendo:

  1. l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, essendo la struttura de quo costruita con materiale prefabbricato e dunque non qualificabile come opera edilizia sottoposta alla disciplina che si adduce violata;
  2. l'annullamento dell'ordine di demolizione del manufatto, sia perché l'odierno ricorrente ha depositato in fase dibattimentale la richiesta di sanatoria, sia perché il medesimo manufatto era oggetto di altro procedimento penale nel quale è stato disposto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

Come sopra già argomentato, i motivi di ricorso sono stati considerati dalla Corte suprema manifestamente infondati in quanto propongono violazioni di legge sostanziale.

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