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Sismabonus, attenti all'asseverazione: se siete in ritardo niente agevolazione fiscale! Ecco come funziona

Sismabonus, l'Agenzia delle Entrate chiarisce: l'asseverazione tardiva del professionista che spedisce oltre il tempo consentito il certificato anti-sisma non consente l'ottenimento del beneficio fiscale

Sismabonus: occhio a spedire in tempo il certificato

Attenzione ai professionisti e a chi commissiona un lavoro a un professionista tecnico: per fruire del Sismabonus, la detrazione di una percentuale delle spese sostenute per lavori edilizi antisismici (art. 16 del decreto-legge 63/2013) è necessario che l'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale sia allegata alla Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) al momento della sua presentazione e non in un momento successivo.

In caso di ritardo nell'asseverazione, il beneficio fiscale decade: è quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nell'interpello n.31/2018, avente ad oggetto "Sisma bonus – Articolo 16 del DL n. 63 del 2013 – Asseverazione tardiva - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212".

Quindi: il professionista deve attestare la classe di rischio dell'edificio prima dell'inizio dei lavori e quella che si ottiene dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.

Sismabonus e detrazione fiscale: il riepilogo

Il Fisco ricorda che l'art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, consente la detrazione del 36% delle spese sostenute per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dal patrimonio edilizio, per un ammontare delle spese non superiore a 48.000 euro. La misura della detrazione per gli interventi di cui all’art. 16-bis, del TUIR, è stata successivamente aumentata, con valenza attualmente fino al 31 dicembre 2018, al 50 per cento, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Inoltre, l’art. 1, comma 2, lett. c), n. 2), della Legge di bilancio 2017, sostituendo il comma 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013, ha previsto che per il quinquennio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per le spese sostenute, documentate ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per effettuare interventi relativi all’adozione di misure antisismiche la cui procedura autorizzatoria sia iniziata dopo il 1° gennaio 2017, ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, la detrazione del 50%, spettante fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, sia ripartita in cinque quote annuali, anziché in dieci.

Se da tali interventi deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute e se si arriva fino a due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell’80% (cfr. art. 16, comma 1-quater, del decreto-legge 63/2013).

Quindi, in definitiva:

Asseverazione tardiva? Niente Sismabonus

La richiesta di parere riguarda un contribuente, che depositata, presso lo sportello unico edilizia comunale, la documentazione relativa alla demolizione di un edificio murario con gravi carenze statiche per la ricostruzione di un nuovo edificio abitativo, in legno, avente lo stesso perimetro e la stessa volumetria, chiede alle Entrate se può fruire del Sismabonus in caso di presentazione tardiva della prescritta certificazione, dal momento che l'attestazione andrebbe presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.

Il Fisco evidenzia che:

  • il decreto ministeriale n. 58/2017, sulla disciplina della detrazione rafforzata per interventi di riduzione del rischio sismico, richiede la contestuale allegazione del progetto, come asseverato dal progettista, alla Scia e il deposito presso lo sportello unico. Il provvedimento definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi realizzati;
  • rientrano nell'alveo dell'agevolazione i lavori di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive, sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione (risoluzione 34/2018), e che il progettista deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento (circolare 7/2018).

Ne consegue che un’asseverazione tardiva, come nel caso concreto e personale in esame, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente "l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater", come stabilito dal comma 5 dell’articolo 3 del DM 58/2017.

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