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Autorizzazione paesaggistica: ecco quando la Soprintendenza non può annullarla

Consiglio di Stato: l’unico limite è costituito dal divieto di effettuare un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall'ente competente tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione

Autorizzazione paesaggistica: tra Soprintendenza e comune

In tema di autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici del MIBAC non ha sempre ragione: il confine è infatti rappresentato dall'impossibilità, per lo stesso organo - che architetti e ingegneri cononscono molto bene - di effettuare un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall'ente competente che comportino una sovrapposizione o una sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione.

Lo ha chiarito molto bene il Consiglio di Stato nella recente sentenza 6177-2018 dello scorso 30 ottobre, che ha respinto il ricorso del Mibact contro la pronuncia del Tar Puglia, Sezione di Lecce, il quale aveva accolto il ricorso di un privato riferita ad un'autorizzazione paesaggistica per la ealizzazione di una struttura precaria per la balneazione su area demaniale, prima autorizzata dal comune e poi annullata, appunto dalla Sovrintendenza. Secondo il Tar, il decreto della Soprintendenza aveva sovrapposto la propria valutazione di merito a quella riservata all’ente locale.

Sovrintendenza e comune: chi decide sull'autorizzazione paesaggistica?

Nel caso di specie, il MIBAC contesta tale assunto, sostenendo che il provvedimento oggetto di causa, lungi dall’operare un’inammissibile riesame del merito delle valutazioni operate dall’organo regionale delegato (il Comune), avrebbe rilevato sia la violazione dell’art. 82 DPR 616/77, in relazione ai valori tutelati dal DM 1 aprile 1967, sia quella dell’art. 1 della legge regionale 30/90, che prescrive l’inedificabilità assoluta sino all’entrata in vigore del PUTT della fascia costiera. A tal fine evidenzia che il progetto assentito dal Comune comporterebbe la realizzazione di scavi sulla scogliera per la realizzazione della fossa biologica e del pozzo nero; per tale ragione, il Ministero appellante insiste nel sostenere che la valutazione effettuata dalla Soprintendenza avrebbe avuto ad oggetto non il merito della valutazione effettuata dal Comune, ma la legittimità dell’autorizzazione paesaggistica da quest’ultimo rilasciata.

Ma secondo Palazzo Spada, è evidente che la Soprintendenza ha sovrapposto la propria valutazione di compatibilità ambientale a quella del Comune, concludendo, infatti, nel senso che gli interventi “incidono negativamente sul quadro paesaggistico della zona impedendo le visuali dell'assetto attuale e compromettendo altresì, con i relativi scavi per la posa in opera della fossa biologica e pozzo nero, un tratto della scogliera”.

Si ricorda infatti che, secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 14 dicembre 2001, n. 9; Cons. Stato, sez. VI, n. 300 del 2012), l’eventuale annullamento del nulla osta paesaggistico comunale, da parte della Soprintendenza, risulta riferibile a qualsiasi vizio di legittimità ivi compreso l’eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica (sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta). L’unico limite che la Soprintendenza competente incontra in tema di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dal divieto di effettuare un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall'ente competente tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione.

Natura precaria delle opere: serve un'impugnazione effettiva

Per il Consiglio di Stato, la conclusione a cui è arrivato il Tar Puglia non è scalfita dal fatto che, come dedotto nell’atto di appello, il provvedimento individui anche la violazione dell’art. 1 L. R. 30 del 1990, in base al quale fino all'approvazione, ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, del P.U.T.T. (Piano urbanistico territoriale tematico) è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nei territori costieri.

Invero, l’atto di appello trascura di considerare che si è al cospetto di opere precarie funzionali alla balneazione stagionale, come evidenziato anche dal T.A.R.; ciò esclude l’idoneità delle stesse a modificare stabilmente il territorio costiero. Infatti, la ravvisata natura precaria delle opere non è stata neppure oggetto di uno specifico motivo di impugnazione da parte del Ministero.

Più precisamente, come evidenziato anche dal T.A.R., risulta che il Comune aveva compiuto un’adeguata istruttoria, valutando in concreto la natura, essenzialmente precaria, delle opere e la compatibilità delle stesse con il regime vincolistico.

Su tale aspetto l’appellante non ha svolto alcuna censura; né a tal fine può valere il riferimento relativo alla realizzazione della fossa biologica e del pozzo nero. Invero, nel provvedimento impugnato la realizzazione della fossa biologica e del pozzo nero sono criticati poiché “compromettono un tratto della scogliera”, senza collegare a tali opere la diretta violazione dell’art. 1 della L.R. 30, come effettuato (inammissibilmente) solo in questa sede dalla difesa del Ministero.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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