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Condominio: l'impianto di riscaldamento centralizzato si può staccare. Ecco come

Cassazione sul riscaldamento in condominio: è nulla la clausola contenuta in un regolamento condominiale che vieta in modo assoluto il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento da parte di un condomino; i condomini possono regolare la ripartizione delle spese di riscaldamento a mezzo di un’apposita convenzione

condominio1.jpgQuali sono le modalità e le condizioni per il distacco dell'impianto centralizzato di riscaldamento in condominio? Ce lo spiega molto bene la recente ordinanza 28051/2018 della Corte di Cassazione, che ha fatto chiarezza su quanto affermato dalla legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013, meglio conosciuta come legge di riforma del condominio che ha modificato l’articolo 1118 codice civile, recependo quanto statuito dalla giurisprudenza in merito al distacco da parte dei condomini dall’impianto di riscaldamento centralizzato ("il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria").

Per la Cassazione, di fatto, è nulla la clausola contenuta in un regolamento condominiale che vieta in modo assoluto il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento da parte di un condomino. Ciò perché i condomini possono, volendo, regolare la ripartizione delle spese di riscaldamento a mezzo di un’apposita convenzione.

Riscaldamento condominiale: per la Cassazione c'è libertà di scelta

Nel caso di specie, un condomino aveva impugnato una delibera condominiale avente ad oggetto l’approvazione dei rendiconti relativi al servizio di riscaldamento. Avendo installato un impianto di riscaldamento autonomo che non provocava alcun notevole squilibrio di funzionamento nè aggravio di spesa per gli altri partecipanti, l'obbligo a contribuire alle spese necessarie per le parti comuni, nonchè all’utilizzazione del servizio di riscaldamento col divieto, in caso di rinuncia, dall'esonero dal relativo pagamento, contenuto in una delibera comunale, secondo lui, era illegittimo.

L’impugnazione della delibera veniva rigettata dal Tribunale, per il quale in via generale la rinuncia all’uso della cosa comune non esenta dalle spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, il regolamento condominiale impediva il distacco effettuato dal condomino e non sussisteva una delibera condominiale che lo consentisse. Anche la Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado, ma in Cassazione veniva ribaltato parte dell'articolato sulla base di queste osservazioni:

  1. è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, la clausola del regolamento condominiale, come la deliberazione assembleare che vi dia applicazione, che vieti in radice al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, seppure il suo distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento nè aggravio di spesa per gli altri partecipanti;
  2. i condomini possono liberamente regolare mediante convenzione il contenuto dei loro diritti e dei loro obblighi attraverso una clausola inserita nel regolamento di natura contrattuale che suddivida le spese relative all’impianto di riscaldamento.

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