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Traslazione di edificio rispetto al progetto originario: variazione edilizia essenziale e rischio abuso

Tar Puglia: la traslazione di 10 metri della costruzione costituisce uno spostamento del fabbricato su un'area pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista e quindi integra gli estremi della variazione essenziale/difformità totale

Varianti edilizie: la traslazione di un edificio è essenziale

La traslazione di un edificio di 10 metri rispetto al progetto originariamente autorizzato configura, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 1, lett. c) dpr 380/2001 e 2, comma 1, lett. c) legge Regione Puglia n. 26/1985, una "variazione essenziale" al progetto approvato (soggetta al regime di cui all'art. 31 TUE), ovvero, una "localizzazione significativamente diversa dell'edificio in relazione all'area di pertinenza".

Lo ha affermato il Tar Puglia con la sentenza 1577/2018 dello scorso 10 dicembre, dove si evidenzia che "ai sensi dell'art. 32 lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce variante essenziale rispetto al progetto approvato la modifica della localizzazione dell'edificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, trattandosi di modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell'amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell'area, mentre sono ininfluenti rispetto all'obbligo di acquisizione da parte dell'interessato di un nuovo permesso di costruire la circostanza che le altre caratteristiche dell'intervento (sagoma, volumi, altezze etc.) siano rimaste invariate rispetto all'originario permesso di costruire, e l'assenza di ogni incidenza della variante sul regime dei distacchi e delle distanze".

Nel caso di specie, concludono i giudici amministrativi, la traslazione di ben 10 metri della costruzione costituisce uno spostamento del fabbricato su un'area pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista e quindi integra gli estremi della variazione essenziale/difformità totale.

Infatti, l'intervento edilizio ha interessato anche un'area ulteriore rispetto al quella di pertinenza rispetto al permesso di costruire: per questo l'intervento in questione è stato eseguito in totale difformità dal titolo edilizio e la sanzione applicabile non poteva non consistere nella demolizione ai sensi dell'art. 31 dpr 380/2001.

Variazioni edilizie: le differenze tra essenziale e minore

Per quel che riguarda la variante minore o leggera, l'art.22 comma 2 del dpr 380/2001 prevede che "sono subordinate a s.c.i.a. (ex d.i.a.) le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire".

In queste ipotesi, quindi, la Scia costituisce "parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: la formulazione dell'art. 22 consente, pertanto, la possibilità di dare corso alle opere in difformità dal permesso di costruire e poi regolarizzarle entro la fine dei lavori, purché si tratti - come si è visto - di varianti leggere minori o leggere".

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