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La prevenzione incendi non è la somma di particolari che funzionano ma un organismo che funziona globalmente

Le novità del nuovo Codice di Prevenzione Incendi

Nuovi orizzonti per la prevenzione incendi

incendioLe regole tecniche antincendio vigenti si basano su un complesso sistema di regole, norme, indirizzi, circolari che si è stratificato nel corso degli anni anche per allinearsi al continuo progresso tecnologico.  

Prevenzione anticendio: da regole prescrittive al modello prestazionale

Gli obiettivi di prevenzione incendi, associati alla molteplicità dei tipi edilizi, attività, strutture, elementi costruttivi sui quali s'interviene hanno generato l'abbondante corpus normativo. La maggior parte delle disposizioni normative emanate negli ultimi decenni ha una struttura prescrittiva che impone il rispetto integrale delle misure previste. Se la regola tecnica di tipo prescrittivo è d'immediata applicazione per la progettazione, va detto, però, che essa non consente di individuare soluzioni diverse se non ricorrendo all'istituto della deroga. 

Oggi, grazie al progresso della tecnica e della tecnologia e alla maggiore competenza antincendio dei progettisti, è stato possibile avviare un approfondito lavoro di revisione delle metodologie in uso nel Paese per l'individuazione dei rischi di incendio e delle misure per prevenirli e limitarne le conseguenze. Una revisione che non abbassa i livelli di sicurezza ma tende a diminuire i coefficienti di incertezza e a rendere la regola più "adattiva" alle diverse situazioni. Il risultato del processo di revisione è una regola basata su un modello prestazionale in cui la scelta di misure antincendio viene correlata a un rischio effettivo non ad uno standard convenzionale. Se la normativa vigente nel campo della sicurezza antincendio è il frutto principalmente delle esperienze derivanti dall'attività di soccorso dei Vigili del Fuoco, la nuova regola tecnica invece, integra tale impostazione anche con il confronto con normative internazionali e con studi specifici di settore. Tale impostazione ha permesso l'emanazione del D.M 03/08/2015. 

Nel nuovo decreto i criteri prestazionali consentono di coniugare requisiti di sicurezza e obiettivi di protezione. Con tali criteri, la valutazione dei rischi nella fase della progettazione tiene conto di ipotesi di scenari di incendi realistici e la valutazione del progetto da parte dell'organo di controllo attesta la piena affidabilità delle soluzioni proposte rispetto ai requisiti richiesti, mentre restano di competenza del progettista e del committente la scelta di alternative progettuali egualmente funzionali al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione incendi.

Più libertà per il progettista nella scelta delle soluzioni antincendio

Accanto alle "soluzioni conformi" quelle, cioè, d'immediata applicazione che garantiscono il raggiungimento del livello di prestazione atteso dalla misura antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco ecc.), attraverso la realizzazione di misure prescrittive che non richiedono ulteriori valutazioni tecniche, sono presenti anche delle "soluzioni alternative" diversamente dal sistema di regole tecniche prestabilito, il progettista può trovare soluzioni tecniche in grado di conferire lo stesso livello di prestazione voluto e dimostrarne la validità utilizzando specifici metodi di progettazione della sicurezza antincendio.

Il progettista, inoltre, può individuare anche le "soluzioni in deroga" a quelle previste, purché sia dimostrato il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio con i metodi dell'ingegneria antincendio come strumento riconosciuto per raggiungere gli standard richiesti. Le considerazioni fin qui esposte fanno del nuovo testo normativo uno strumento che, favorendo la libertà dei progettisti nel rispetto dei livelli di sicurezza, rende maggiormente sostenibili gli oneri regolatori per imprese e cittadini. 

Il Codice è applicabile anche alle attività esistenti, comprese quelle pregevoli per arte o storia, e affiancherà le norme e le regole tecniche già vigenti in un regime parallelo fino a una possibile futura sostituzione delle stesse.

Le novità del Codice di Prevenzione Incendi

Nel codice sono state introdotte due importanti novità. L'una riguarda l'approccio prestazionale, l'altra il procedimento di valutazione dei rischi.

Per quanto riguarda il primo aspetto si è scelto di superare l'approccio delle regole tecniche prescrittive, integrandole attraverso la definizione di regole prestazionali in grado di coniugare requisiti minimi di sicurezza e obiettivi di protezione

Diverse sono state le motivazioni che hanno indotto a tale orientamento, introducendo l'analisi prestazionale nella valutazione dei rischi, si supporta la fase più complessa e incerta della progettazione che pone, quale aspetto preliminare al corretto procedimento valutativo, l'ipotesi di scenari di incendi realistici. 

Le norme di tipo prestazionale consentono anche di perseguire agli obiettivi preposti alla Legge 241/1990. 

In particolare, si osserva l'effetto sul principio di oggettività che la norma prestazionale cristallizza in un risultato quantitativo e misurabile. 

A questo si associano la trasparenza conferita all'intero sistema dalla controvertibilità di ogni risultato; l'adeguatezza intesa come capacità di rispondere alle esigenze di prevenzione e protezione antincendio, e infine la "ragionevolezza" adottata nella scelta delle soluzioni adeguate sotto più profili. 

Sotto questa luce, applicando l'analisi prestazionale alla progettazione antincendio, la valutazione del progetto da parte dell’organo di controllo attesta la piena affidabilità delle soluzioni proposte rispetto ai requisiti richiesti, mentre restano di competenza del progettista e del committente la scelta di alternative progettuali egualmente funzionali al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione incendi. 

La regola infatti indica "soluzioni conformi" di immediata applicazione, che garantiscono il raggiungimento del livello di prestazione atteso dalla misura antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco ecc.) attraverso la realizzazione di disposizioni prescrittive, senza quindi richiedere ulteriori valutazioni tecniche. 

La novità dell'approccio del codice è nell'ammettere anche "soluzioni alternative" a quelle conformi: diversamente dall'apparato di regole tecniche prestabilito, il progettista può sviluppare una valutazione contestuale di un progetto, trovare una soluzione tecnica alternativa, in grado di conferire lo stesso livello di prestazione voluto, e dimostrarne la validità utilizzando specifici metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi nel codice.

Con lo stesso procedimento, il progettista può individuare anche "soluzioni in deroga" a quelle previste purché sia dimostrato il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio. 

Nondimeno, un ulteriore approfondimento dei parametri che influiscono sul rischio, può condurre a misure antincendio alternative, ugualmente in grado di contrastare il rischio per una stessa attività e categoria. 

Come si è visto, infatti, i progetti antincendio devono attuare prescrizioni delle regole tecniche che, in alcuni casi, possono risultare sovrabbondanti in quanto eccessivamente cautelative.

Valutare i rischi di incendio: l'importantre contributo degli studi scientifici internazionali

E in questo senso sono venute a supporto le conoscenze scientifiche internazionali dalle quali il codice ha utilmente tratto alcuni elementi e metodi per la valutazione. 

Un primo gruppo è quello legato al tipo di occupanti e alle azioni che essi svolgono all'interno dell'attività progettata. Questo aspetto è saliente nella valutazione di un reale rischio, se si pensa di confrontare la conoscenza dei luoghi di un occupante abituale con quella di un occupante occasionale. La corretta previsione del tipo di occupanti consente di recepire diverse azioni - dallo stato di veglia a quello del sonno - che influiscono sulla reazione e sulla capacità di proteggersi; e quindi modificano l'entità delle conseguenze di un evento incidentale anche con riferimento ai diversi ambienti in cui esso può verificarsi. 

Il secondo gruppo di elementi che influiscono sulla valutazione del rischio riguarda la stima della velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio che può essere considerevolmente variabile per una stessa attività. 

Ad esempio, le attività commerciali, classificate al punto 69 dell'allegato I al D.P.R n. 151 /2011, sono suddivise nelle categorie in base alla superficie (A tra 400 e 600 mq; B tra 600 e 1500 mq; oltre 1500 mq).

Associando al livello di rischio, riferibile alla categoria, anche informazioni merceologiche relative al tipo di beni in vendita, si potranno valutare le caratteristiche di maggiore o minore combustibilità e infiammabilità che condizionano diversamente la velocita di crescita dell'incendio per una stessa attività e categoria di rischio. 

La valutazione del rischio articolata sulla base dei fattori appena sopra richiamati permette di individuare un numero di soluzioni tecniche caratterizzate sullo specifico caso e sui suoi fattori connotanti. 

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L'AUTORE. 
Prof. Ing. Leonardo Corbo

Nel 1965 entra nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ricoprendo in successione l’incarico di Comandante nelle provincie di Sondrio, Lucca, Como e Milano.
Insignito nel 1987 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Premio della Cultura per la sua attività di divulgatore e di illustratore di normative tecniche.
Dal 1991 al 1994 detiene l’incarico di Ispettore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Lombardia.
Dal 1994 al 1997 ricopre la carica di Prefetto della Repubblica di 1° classe e contestualmente quella di Direttore Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi.
Nel 1997 passa all’ufficio ispettivo del Ministero dell’Interno.

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