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BIM, PA e Osservatori sulle Procedure Competitive Digitalizzate: Alcune Difficoltà Metodologiche

Le riflessioni del Prof. Angelo Ciribini sulla digitalizzazione della domanda Pubblica dopo l'entrata in vigore del primo scaglione del Decreto BIM

La Digitalizzazione della Domanda Pubblica in Italia

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L'intendance ne suivra pas: potrebbe essere forse questo il motto, pessimistico, che riguarda il processo di digitalizzazione della amministrazione pubblica italiana, a cominciare dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal Data & Analytics Framework.
In questo contesto, in chiaroscuro, si situa la vicenda riguardante la digitalizzazione della Domanda Pubblica nel Nostro Paese, entro un quadro globale.

Come è noto, le politiche governative e nazionali (o federali) di introduzione del «BIM» a livello continentale ed estracontinentale si classificano secondo tre situazioni: top down, middle out, bottom up.
Il panorama è estremamente articolato, vedendo, agli estremi opposti, situazioni, quali quella italiana e, in prospettiva, spagnola, e quella statunitense o quella francese e, nel mezzo, quella britannica o quella tedesca (nel senso improprio di una cogenza parziale).
Di là di una rassegna sistematica, già proposta in altre occasioni, meritano considerazione l'evoluzione della situazione nella Federazione Russa, che sta subendo una forte accelerazione in senso verticistico (è atteso un provvedimento legislativo in primavera) e nella Repubblica Popolare Cinese, ove, ad esempio, si sono mosse Province come il Guangdong e lo Hunan.

Il DM 560/2017 rappresenta un ambizioso tentativo di introdurre la cultura digitale nelle stazioni appaltanti e nelle amministrazioni concedenti italiane, nella convinzione, ribadita a livello comunitario, tanto dalla Direttiva sul Public Procurement quanto dall'Handbook dello EU BIM Task Group, che la Domanda, in questo caso Pubblica, costituisca il principale motore primo della digitalizzazione del settore.
 
Il decreto, del resto, non è verticistico tanto perché impone l'adozione della gestione informativa alle catene di fornitura quanto poiché la rende implicita a cascata a partire dall'azione
della committenza.
È chiaro che se quest'ultima delegasse la caratterizzazione e la scelta dell'ambiente di condivisione dei dati alla controparte, redigesse un capitolato informativo solo dal punto di vista formale, rafforzasse quadri contrattuali antagonistici, fosse assente nella verifica dei risultati della gestione informativa, l'attuazione del decreto sarebbe svuotata di ogni significato.
 
Benché, inoltre, il decreto ricordato non sia l'unico atto legislativo in cui si contempli la materia (affrontata più sinteticamente in altri testi legislativi dedicati a interventi specifici e nelle linee guida di ANAC), esso è sicuramente il documento più organico presente nell'ordinamento nazionale, coerente collo spirito generale di una impostazione riformista.

Le difficoltà metodologiche sulle Procedure Competive Digitalizzate

La percezione epidermica che se ne ricava, a poca distanza dalla sua entrata in vigore parziale, è, ahimé, sfortunatamente, che, nella maggior parte delle amministrazioni pubbliche, vi sia una scarsa comprensione dei suoi contenuti e una larga insofferenza, o indifferenza, nei confronti dei relativi obblighi: perlomeno, l'urgenza nell'avvio delle prassi appare modesta.
Le azioni poste in atto dalle amministrazioni statali sono state, in effetti, singolari (individuali), mentre le rappresentanze delle amministrazioni regionali e locali si sono dimostrate piuttosto distratte nell'offrire riferimenti condivisi.
Tutto ciò, dunque, fa presagire che la evidente «impreparazione», oltre a tutto entro un quadro di revisione dell'ordinamento dei contratti pubblici, renda «necessaria» almeno una proroga del rispetto delle scadenze temporali.
 
Per queste ragioni, le rilevazioni statistiche sulle procedure competitive che avrebbero a che fare col «BIM», sempre più diffuse, rischiano di divenire poco significative e, addirittura, fuorvianti, in quanto, oltre a riguardare esclusivamente la Domanda Pubblica, ineriscono, di fatto, in maniera diretta e indiretta, alle circostanze in cui l'acronimo sia citato.
In futuro, peraltro, si potrà analizzare con che frequenza al rimando al disposto legislativo in vigore non corrisponda nemmeno nominalmente la sussistenza dei temi o dei documenti previsti.
Il che, dunque, essenzialmente, ha a che fare con le occasioni in cui le stazioni appaltanti e le amministrazioni concedenti «richiedano» ai candidati e ai contraenti di praticare metodi e strumenti riconducibili al «BIM», ignorando che, appunto, il decreto ministeriale si basi sul suo opposto, vale a dire sulla capacità della Domanda Pubblica di interiorizzare e di praticare i processi digitalizzati, prima ancora di imporli alle sue controparti.
In assenza di metriche che, ad esempio, valutino la presenza e la qualità dell'atto organizzativo, della conoscenza della normativa internazionale, sovranazionale e nazionale, delle linee guida proprietarie, dell'integrazione colle strategie digitali generali della amministrazione pubblica, degli ambienti di condivisione dei dati, dei capitolati informativi, della natura dei quadri contrattuali posti in essere, le rilevazioni di cui sopra accennato potrebbero, peraltro, indurre a considerazioni improprie, al di fuori di un generico apprezzamento sull'incremento della frequenza in cui l'acronimo sia citato.
 
È palese, a titolo esemplificativo, che documenti di gara che contengano indicazioni estemporanee riflettano uno stato di adozione delle prassi digitali assolutamente inattendibile, con valutazioni per eccesso, indebitamente ottimistiche.
In taluni casi, senza modelli e strutture di dati riconoscibili, con richieste ad assetto variabile, l'operato di alcune amministrazioni ha rivelato uno stato confusionale notevole, colla possibilità, per giunta, di essere oggetto di emulazione acritica.
Si tratta di una evenienza probabile, poiché, anche in altre circostanze, l'assenza di comunità di pratica ha indotto alla riproposizione di modelli altrui senza cognizione della loro efficacia.
Ancora, un committente che deleghi alla controparte imprenditoriale la riconfigurazione dei modelli informativi federati avrebbe sicuramente adempiuto agli obblighi di legge: con esiti disastrosi.
 
D'altra parte, queste rilevazioni forzatamente trascurano il versante della Domanda Privata, in cui lentamente qualcosa si muove, specie per le operazioni di sviluppo immobiliare.
 
Allorché la più avanzata cultura in materia prevede una sempre più spinta implementazione computazionale presso le amministrazioni pubbliche, entro una contestualizzazione del «BIM» più vasta nelle politiche di digitalizzazione dei procedimenti e degli endoprocedimenti amministrativi, contabilizzare, come procedure omologate, richieste sostanzialmente «analogiche» nella sostanza, finisce per essere fuorviante.
 
Non si tratta certo, da «anime belle», di indignarsi, quanto, piuttosto, di riconoscere la necessità di approcci disincantati, ma non fintamente ingenui.

Information Management e Project Management: la parte 8 della norma UNI 11337

È per questo motivo che si sta redigendo la parte 8 della norma UNI 11337, dedicata alle relazioni intercorrenti tra Information Management e Project Management.
Essa, oltre ad affrontare le interazioni tra informazione e decisione secondo le rispettive impostazioni dottrinali, e ad avviare la revisione della normativa alla luce delle norme UNI EN 19650, si propone di individuare, per ogni fase e per ciascun operatore del processo edilizio e infrastrutturale, le principali situazioni, a far data da quelle più critiche, nonché le rispettive ricadute in termini di attese e di esiti.
 
Si tratta, in definitiva, di ammettere realisticamente che le vie di introduzione dei processi digitalizzati non possano essere univoche, senza, tuttavia, derubricare acriticamente qualunque prassi intermedia a categorie omologanti.
La medesima impostazione, nella fattispecie del Technical Report, si sta riscontrando anche in sede normativa sovranazionale, presso il CEN, come appendice alle norme UNI EN ISO 19650-1 e -2.
Una delle possibili applicazioni delle norma potrebbe essere, in effetti, la definizione di un approccio scalabile che, però, mantenga fisso l'obiettivo di qualificare al meglio la committenza pubblica e privata.
A quel punto, in effetti, si potrebbe anche avanzare una tassonomia relativa, ad esempio, alla capacità della committenza di definire propedeuticamente i requisiti informativi sui piani patrimoniali e organizzativi (AIR e OIR) oppure di coniugare contenuti informativi e contenuti decisionali (CI e DIP ovvero DPP), tassonomia spendibile pure per organizzare un osservatorio affidabile delle procedure competitive.
La valutazione della maturità digitale della Domanda Pubblica (e, più in generale, della amministrazione pubblica, se si considerano anche i dispositivi atti al rilascio dei titoli abilitativi per l'Edilizia Privata) sembra, dunque, essere una priorità per il Paese.
In questa direzione va, ad esempio, anche uno schema apposito di certificazione delle organizzazioni.
Sempre nella stessa direzione, potrebbe andare una norma o una procedura di riferimento per l'attribuzione di facoltà alle amministrazioni comunali di rilascio o di diniego digitale semi-automatico dei titoli abilitativi di cui poc'anzi detto, inclusi quelli relativi alle attività produttive.

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