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Servizi di progettazione e ingegneria all'estero: ritenuta non accreditabile in Italia. Come chiedere il rimborso

Agenzia delle Entrate sulla fornitura di servizi di progettazione e assistenza tecnica nei settori dell'ingegneria civile, dell'architettura e dell'urbanistica: la ritenuta eventualmente applicata dal cliente non residente all’atto del pagamento delle fatture addebitategli non può essere oggetto di credito d’imposta in Italia. Per neutralizzare la doppia imposizione subita, è possibile richiedere il rimborso della ritenuta operata all’estero

Progettazione all'estero: le regole per la ritenuta d'acconto

Per servizi di progettazione resi all'estero, la ritenuta d'acconto non è accreditabile in Italia. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta 23/2019, arrivata per dirimere una questione relativa all'interpello presentato da una società che, nell'ambito della sua attività - fornitura di servizi di progettazione e assistenza tecnica nei settori dell'ingegneria civile, dell'architettura e dell'urbanistica - ha stipulato con una società non residente un contratto d'opera intellettuale per la prestazione di servizi ingegneristici relativi alla realizzazione di un hotel.

Il cliente, dopo aver saldato le prime due fatture, comunicava che sulle successive dovrà operare una ritenuta del 15%, a seguito di una contestazione da parte delle autorità fiscali estere. Quindi la società italiana ha chiesto lumi sul corretto trattamento fiscale del caso descritto, con particolare riguardo alla spettanza del credito d'imposta relativo alle somme che il cliente tratterrà a titolo di ritenuta all’atto del pagamento delle fatture.

Ritenuta d'acconto per servizi di progettazione all'estero: le regole del gioco

Di fatto, l'oggetto del contendere riguarda l'accreditabilità o meno di una ritenuta che la società (ma la regola vale anche per il singolo professionista a partita Iva) subisce nello Stato estero (Stato della fonte) sugli importi fatturati per prestazioni di servizi di carattere ingegneristico.

In base all'articolo 7 della Convenzione tra i due Stati, il reddito d'impresa prodotto dalla società italiana nello Stato estero, in assenza di stabile organizzazione all’estero, deve essere assoggettato a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza della società, a meno che la convenzione non preveda una specifica disposizione.

Ma siccome così non è, nel caso di specie, la ritenuta eventualmente applicata dal cliente non residente nel momento del pagamento delle fatture non è accreditabile in Italia. Per neutralizzare la doppia imposizione subita nello Stato della fonte e in quello di residenza, quindi, è possibile attivare la procedura per la richiesta di rimborso della ritenuta versata nello Stato estero.

LA RISPOSTA N.23/2019 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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