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Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per le costruzioni: la guida pratica

Applicazione dei nuovi ISA: l'ANCE ha predisposto la guida pratica e riepilogativa “Indici sintetici di affidabilità fiscale per le costruzioni - febbraio 2019”

ISA: il vademecum dell'ANCE

Una vera e propria guida pratica, ad uso di professionisti tecnici e imprese di costruzione, per capire al meglio gli aspetti della nuova disciplina degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale, che hanno sotituito i vecchi studi di settore a partire dal 2019) nel settore edile e delle costruzioni.

L'ha redatta l'ANCE in riferimento al modello - scaricabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate - per l'applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale per le costruzioni ISA (AG69U) che sarà parte della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2019, per il periodo d'imposta 2018.

Indici di affidabilità fiscale (ISA): i paletti

  • istituiti dal decreto-legge 50/2017 per superare la logica dell’accertamento presuntivo fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dai previgenti Studi di Settore, e favorire la compliance e l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di affidabilità fiscale;
  • sostituiscono gli Studi di Settore con effetto dall’annualità d’imposta 2018;
  • per l’annualità di imposta 2018 gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo sono interessati solo dagli ISA e non più dall’applicazione degli studi di settore;
  • l'indice sintetico è calcolato come media aritmetica di un insieme di indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari. Più basso sarà il valore dell’indice, minore sarà l’affidabilità fiscale del soggetto, più alto sarà il valore, maggiore sarà l’attendibilità fiscale del soggetto.

ISA: affidabilità e benefici fiscali

A seconda dei diversi livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli ISA, verranno riconosciuti, ai contribuenti, i seguenti benefici fiscali:

  • esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui ai fini IVA ed a 20.000 euro ai fini IRES ed IRAP;
  • esonero dal visto di conformità (o dalla prestazione della garanzia) per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative di cui dell’art. 30 della legge 724/94;
  • esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, ai fini delle imposte sui redditi ed IVA (ai sensi degli artt. 39, co.1, lett. d, secondo periodo, del dpr 600/1973, e 54, co.2, secondo periodo, del dpr 633/1972);
  • anticipazione di almeno 1 anno (con graduazione in funzione del livello di affidabilità) dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini del reddito d’impresa ed IVA (ai sensi degli artt. 43, co.1, del dpr 600/1973, e 57, co.1, del dpr 633/1972);
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art.38 del dpr 600/1973) a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

LA GUIDA COMPLETA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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