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Reati urbanistici: direttore dei lavori responsabile anche a titolo di colpa! I paletti della Cassazione

Cassazione, sentenza sul Direttore dei Lavori: la responsabilità penale discende dalla funzione specifica che svolge il DL, a meno che non possa provare di essersi dissociato dalle condotte illecite

 

Responsabilità del direttore dei lavori: vale anche la colpa

Attenzione: in caso di reato edilizio, il direttore dei lavori (molto spesso il progettista) può essere ritenuto responsabile anche a titolo di semplice colpa sulla base della posizione di garanzia che discende dalla sua funzione.

È l'importantissimo principio stabilito dalla corte di Cassazione con la sentenza n.6359/2019 dello scorso 11 febbraio, che ha confermato la condanna di un DL alla pena di 1 anno 1 e 5 mesi di reclusione, in ordine ai reati di cui agli art. 44 lett. C) del dpr 380/2001, 83-95 del dpr 380/2001 e 181 comma 1-bis del d.lgs 42/2004; in particolare, secondo la prospettiva accusatoria recepita dai giudici di merito, l'imputato, in totale difformità del permesso di costruire rilasciato per la costruzione di un parcheggio multipiano interrato su quattro livelli articolati in box e relativi spazi di manovra, realizzava, in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e in zona sismica, una pluralità di opere abusive, tra cui un ulteriore livello (quinto), per una superficie complessiva di 710 mq., suddivisa in varie zone, oltre a uno spazio al primo livello in difformità rispetto a quanto previsto nel progetto

Conformità dell'opera

Secondo la difesa, l'opera eseguita era, ad ogni modo, conforme ai provvedimenti autorizzativi appositamente rilasciati avendo egli verificato puntualmente l'operato dei propri sottoposti e la sua conformità alla normativa vigente. 

Per la Corte, gli incrementi volumetrici riscontrati in sede di sopralluogo, con particolare riferimento alla superficie aggiuntiva rilevata al primo livello e alla realizzazione del quinto livello non previsto nel progetto originario, integrano senz'altro delle difformità essenziali rispetto al titolo abilitativo rilasciato, avuto riguardo alle loro dimensioni e al conseguente impatto nella valutazione complessiva dell'opera. 

Inoltre, a essere censurabile non era il progetto assentito ma la sua effettiva realizzazione, il che consente di ritenere irrilevanti le doglianze sull'asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, posto che il disvalore della condotta è stato ravvisato, in piena coerenza con il tenore delle imputazioni, nell'edificazione di opere edili in difformità dal permesso di costruire, non avendo i giudici di merito affermato la illegittimità dei titoli abilitativi rilasciati rispetto alla costruzione del parcheggio, rimarcando unicamente il contrasto tra attività in concreto realizzata e attività in origine assentita, avendo la prima ampiamente superato i confini della seconda. 

Responsabilità del direttore dei lavori

Per dirimere il caso, la Cassazione enuncia svariate sentenze recenti sul tema, ossia sulla responsabilità del direttore dei lavori, evidenziando che in ogni caso era stata ritenuta esistente una ben precisa responsabilità nel caso di omesso controllo da parte di un direttore dei lavori e di conseguente realizzazione di reati.

In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico previsti dall'art. 29, comma 2, del dpr 380/2001, sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia evidenziato in modo obiettivo, o non appena abbia avuto conoscenza che le direttive impartite erano state disattese o violate, essendo stato chiarito (Sez. 3, n. 38924 del 7/11/2006, Rv. 235465) che, proprio per la posizione di "garante" assunta dal direttore dei lavori e per il suo precipuo obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, questi risponde penalmente anche allorché si disinteressi dei lavori, pur senza formalizzare o formalizzandole in ritardo, le proprie dimissioni; dunque, l'assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie e il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all'incarico (così Sez. 3, n. 7406 del 15/01/2015, Rv. 262423). 

Sul punto della configurabilità di una responsabilità penale del direttore dei lavori per i reati commessi dai suoi sottoposti non è necessaria - quindi - una volontà diretta a violare la normativa nel senso che non è richiesto che egli sia consapevole che le condotte realizzate configurino reati divenendo sufficiente una semplice colpa.

Infatti, la responsabilità è configurabile anche nel caso in cui la realizzazione dei reati sia stata resa possibile dallo scarso controllo sull'esecuzione dei lavori e in particolare dalla negligenza e superficialità tramite la quale nella sua veste di direttore dei lavori egli abbia effettuato le dovute verifiche circa l'esecuzione dei lavori lui affidati.

Detto diversamente, un direttore dei lavori è passibile di responsabilità penale anche nel caso di un controllo esercitato in maniera sommaria, che se esercitato in maniera corretta e diligente avrebbe consentito di evitare la realizzazione delle condotte illecite durante lo svolgimento dei lavori e di non ritenerlo passibile di responsabilità penale.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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