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Le responsabilità del posatore di rivestimenti a pavimento

Le norme che definiscono le modalità di posa in opera rappresentano un elemento di completamento del processo di qualifica dei posatori (conosciuto anche con il termine patentino)

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Per quanto di recente i produttori di ceramica abbiano messo a punto piastrelle che riproducono con incredibile fedeltà le finiture dei pavimenti in legno, è pur vero che i due materiali rimangono profondamente differenti.

Tant’è che poco più di un anno fa UNI ha pubblicato una norma relativa ai massetti, la UNI 11371, specifica per i parquet e le pavimentazioni di legno. Questa norma va ad integrare l’insieme delle specifiche per questo tipo di finiture, e rappresenta un elemento di completamento del processo di qualifica dei posatori di pavimentazioni in legno, regolamentato dalla UNI 11556.

La verifica dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza, che costituisce il processo centrale della qualifica dei posatori (più conosciuta con il termine di patentino) così si arricchisce di elementi oggettivi che consentono una valutazione più ripetibile delle competenze.

Le norme che definiscono le modalità di posa in opera sono di grande aiuto perché forniscono indicatori quantitativi per la valutazione della posa stessa. Altezze, spessori, planarità, resistenza meccanica non sono più lasciate all’occhio del Direttore dei Lavori, ma trovano nelle norme dei valori numerici che devono essere rispettati, e che quindi sono più facilmente rilevabili.

Le norme di posa definiscono anche le responsabilità delle diverse figure che intervengono in cantiere. Rimanendo nell’ambito delle pavimentazioni in legno, la norma UNI 11265 (Pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno - Posa in opera - Competenze, responsabilità e indicazioni contrattuali) individua quattro figure chiave: il progettista, il Direttore dei lavori, il Fabbricante degli elementi di legno e/o a base di legno ed il Posatore/installatore.

Se il fabbricante ed il posatore sono figure imprescindibili, in alcuni casi potrebbe non essere stato nominato un progettista, o il Direttore dei lavori. Ciò non significa che nessuno abbia deciso come realizzare la pavimentazione, o che si sia preso cura di come siano state eseguite le lavorazioni di cantiere. La norma infatti esplicita che qualora non sia prevista una di queste figure, in sede contrattuale vengano stabilito chi ne debba possedere le relative competenze e si assuma le responsabilità del ruolo.

L’installatore deve essere in grado di eseguire la lettura del contesto di posa, ma deve anche essere in grado di valutarne le condizioni al contorno, tra l’idoneità con le condizioni d’uso e la compatibilità con le condizioni ambientali e le condizioni di esercizio, elementi tipici della progettazione. In tutti i casi in cui in cui non sia definito il progettista, è pertanto necessario che la documentazione contrattuale permetta la registrazione di tutti i fattori che il posatore valuta nell’individuare la soluzione realizzativa che va a proporre.

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