L'Anac ha pubblicato le nuove linee guida, dedicate ai comuni, per l'affidamento del cd. "servizio luce" e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica
Con comunicato del Presidente del 27 febbraio 2019, l'Anac torna sul tema dei servizi di pubblica illuminazione, ribadendo le precedenti indicazioni operative già diramate nel 2016, per fornire ulteriori indicazioni relative agli adempimenti obbligatori cui sono tenuti i Comuni nello svolgimento di attività contrattuali riferite a tali tipologia di prestazioni.
Nello specifico, dopo aver evidenziato che le sopraggiunte criticità rilevate nelle procedure di approvvigionamento di tali servizi, vengono ribadite le indicazioni già diramate alle stazioni appaltanti nel comunicato del 14 settembre 2016, soprattutto per gli adempimenti incombenti inerenti l'acquisizione del CIG e correlati adempimenti finalizzati a sanare l'omessa acquisizione o la regolarizzazione di CIG acquisiti e non perfezionati.
Questi i punti principali richiamati nelle nuove indicazioni operative:
Si richiama l’attenzione delle stazioni appaltanti sull’obbligo di comunicare a sanatoria i dati sugli affidamenti disposti nel rispetto delle seguenti indicazioni:
L’acquisizione del CIG deve avvenire indicando quale importo il valore, anche stimato, calcolato sull’intero ciclo di vita del contratto ovvero della convenzione. In fase di registrazione di proroghe o rinnovi, tale importo andrà riferito al periodo di validità delle stesse.
Importante: tutte le casistiche precedenti, se aggiudicate/affidate successivamente al 1° gennaio 2008, sono assoggettate agli obblighi informativi di cui ai vari comunicati del Presidente in materia.
In ultimo, si raccomanda di selezionare, in fase di acquisizione dei CIG, quale procedura di scelta del contraente quella riferita alla “procedura negoziata senza previa pubblicazione”; nei casi in cui è necessario trasmettere le comunicazioni delle schede successive al perfezionamento del CIG, si dovrà indicare nella scheda “fase di aggiudicazione”, quale motivazione del ricorso alla procedura negoziata l’opzione riferita al d.lgs. 163/2006, art. 57, c. 2, lett. b).
L'Anac ricorda che è configurabile la violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.) per omessa acquisizione del CIG ovvero per acquisizione di CIG non perfezionati od ancora per (errata) acquisizione di Smart-CIG nei casi in cui è previsto l’obbligo del CIG, anche alla luce della Delibera Anac n. 1 del 11.1.2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”, con possibili responsabilità a carico dei dirigenti responsabili e correlata esposizione alle sanzioni pecuniarie prefettizie previste dalla legge.
L'Anac richiama la disciplina in materia di obblighi informativi nei confronti dell’Autorità prevista dall’art. 213, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e per il passato dall’art.7, comma 8, e dall’art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/2006, con conseguente applicabilità, in caso di violazione, delle sanzioni pecuniarie previste dal citato art. 213, commi 9 e 13, d.lgs. n. 50/2016, nonché delle connesse responsabilità disciplinari e, in ragione del periodo di riferimento, dall’art.6, commi 11 e 12, previste dal successivo comma 12 del d.lgs. 163/2006.
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