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Illuminazione pubblica: nuove indicazioni operative Anac per l'affidamento dei servizi anche di progettazione

L'Anac ha pubblicato le nuove linee guida, dedicate ai comuni, per l'affidamento del cd. "servizio luce" e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica

Illuminazione pubblica: nuove linee guida sull'affidamento dei servizi

Con comunicato del Presidente del 27 febbraio 2019, l'Anac torna sul tema dei servizi di pubblica illuminazione, ribadendo le precedenti indicazioni operative già diramate nel 2016, per fornire ulteriori indicazioni relative agli adempimenti obbligatori cui sono tenuti i Comuni nello svolgimento di attività contrattuali riferite a tali tipologia di prestazioni

Nello specifico, dopo aver evidenziato che le sopraggiunte criticità rilevate nelle procedure di approvvigionamento di tali servizi, vengono ribadite le indicazioni già diramate alle stazioni appaltanti nel comunicato del 14 settembre 2016, soprattutto per gli adempimenti incombenti inerenti l'acquisizione del CIG e correlati adempimenti finalizzati a sanare l'omessa  acquisizione o la regolarizzazione di CIG acquisiti e non perfezionati.

Questi i punti principali richiamati nelle nuove indicazioni operative:

  • Acquisizione e perfezionamento dei CIG riferiti all’affidamento/rinnovo  del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica – Comunicazione in  sanatoria dei dati obbligatori all’Osservatorio dei contratti pubblici (art. 7,  commi 8 e 9, d.lgs. n. 163/2006 e art. 213, comma 9, d.lgs. n. 50/2016) - Tracciabilità  dei flussi finanziari.

Si richiama l’attenzione delle stazioni appaltanti sull’obbligo di comunicare a sanatoria i dati sugli affidamenti  disposti nel rispetto delle seguenti indicazioni:   

  • nel caso di mancata acquisizione del CIG sarà necessario procedere alla sua acquisizione in modalità “ora per allora” indicando in fase di perfezionamento, quale riferimento temporale, le effettive  date del periodo in cui è stata resa evidente la manifestazione pubblica della  volontà di affidare i servizi in parola attraverso qualsiasi atto amministrativo;
  • nel caso di mancato perfezionamento dei CIG già acquisiti sarà necessario procedere al loro perfezionamento sulla base delle indicazioni fornite al punto precedente;
  • le proroghe ovvero i rinnovi taciti devono essere  trattati ai fini comunicativi come nuovi affidamenti e, pertanto, soggetti all’obbligo di acquisizione del CIG.

L’acquisizione del CIG deve avvenire indicando quale importo il valore, anche stimato, calcolato sull’intero ciclo di vita del  contratto ovvero della convenzione. In fase di registrazione di proroghe o rinnovi, tale importo andrà riferito al periodo di validità delle stesse.

Importante: tutte le casistiche precedenti, se aggiudicate/affidate successivamente al 1° gennaio 2008, sono assoggettate agli obblighi informativi di cui ai vari comunicati del Presidente in materia.

In ultimo, si raccomanda di selezionare, in fase di acquisizione dei CIG, quale procedura  di scelta del contraente quella riferita alla “procedura negoziata senza previa  pubblicazione”; nei casi in cui è necessario trasmettere le comunicazioni delle schede successive al perfezionamento del CIG, si dovrà indicare nella scheda  “fase di aggiudicazione”, quale motivazione del ricorso alla procedura negoziata l’opzione riferita al d.lgs. 163/2006, art. 57, c. 2, lett. b).

L'Anac ricorda che è configurabile la violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.) per omessa acquisizione del CIG ovvero per acquisizione di CIG non perfezionati od ancora per (errata) acquisizione di  Smart-CIG nei casi in cui è previsto l’obbligo del CIG, anche alla luce della Delibera Anac n. 1 del 11.1.2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”, con possibili responsabilità a carico dei dirigenti responsabili e correlata esposizione alle sanzioni pecuniarie prefettizie previste dalla legge.

  • Obblighi informativi nei confronti dell’Autorità.

L'Anac richiama la disciplina in materia di obblighi informativi nei confronti dell’Autorità prevista dall’art. 213, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e per il passato dall’art.7, comma 8, e dall’art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/2006, con conseguente applicabilità, in caso di violazione, delle sanzioni pecuniarie previste dal  citato art. 213, commi 9 e 13, d.lgs. n. 50/2016, nonché delle connesse responsabilità disciplinari e, in ragione del periodo di riferimento, dall’art.6, commi 11 e 12, previste dal successivo comma 12 del d.lgs. 163/2006.

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