Il Consiglio di Stato fornisce importanti chiarimenti sulla differenza tra la nozione civilistica di pertinenza e quella a fini urbanistico/edilizi
Lo sapevate che le pertinenze edilizie sono 'diverse', a seconda che si consideri la nozione civilistica oppure quella a fini urbanistico/edilizi? Per chiarire e dirimere una questione annosa e spinosa, ci viene in 'soccorso' il Consiglio di Stato che nella recente sentenza 904/2019 del 6 febbraio scorso, ha effettuato una sorta di riepilogo delle differenze che intercorrono tra la nozione civilistica di pertinenza e quella a fini urbanistico/edilizi.
La chiave di volta è che ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera come, ad esempio, una tettoia, che ne alteri la sagoma.
Nello specifico:
Nel caso di specie, il carattere pertinenziale dell’opera è escluso proprio in ragione del fatto che si tratta di un intervento di tutt’altro che ridotta o esigua dimensione. Viene in questione una struttura di dimensioni di entità tali (circa 345 mq) da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui è stata inseritta con evidente trasformazione del territorio e alterazione dello stato dei luoghi.
Quindi, conclude il Consiglio di Stato, è corretta la decisione comunale, avallata nella sentenza impugnata, di applicare la sanzione della demolizione di cui all'art. 31 dpr 380/2001 (a differenza di quanto sostienela parte appellante, la quale invoca, implicitamente ma non per questo meno sicuramente, la irrogabilità di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37 considerando inapplicabile il regime sanzionatorio di cui all'art. 31 del TUE).
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF
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