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Professionisti già pensionati in pensione cumulativa con Quota 100: si può fare! Ecco come

Quota 100 per i professionisti: la pensione erogata da una cassa professionale non impedisce il ricorso alla misura per il pre-pensionamento come succede, invece, con le pensioni che vengono erogate dalle gestioni previdenziali dell’Inps

Quota 100 per i professionisti: le casistiche

Il professionista pensionato può fruire di quota 100 per una seconda pensione dell'Inps. E' assolutamente rilevante, anche in ottica di cumulo dei periodi assicurativi (cd. cumulo pensionistico), quanto affermato dall'Inps nel messaggio 16 aprile 2019, n 1551 che fa seguito alla circolare 29 gennaio 2019, n. 11, fornendo agli utenti interessati chiarimenti e risposte ad alcuni quesiti formulati in relazione alle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata (decreto-legge 4/2019, cd. Decretone, convertito con modificazioni dalla legge 26/2019).

Il messaggio 16 aprile 2019, n 1551 illustra, in particolare, i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze previsti per la pensione Quota 100”, la cosiddetta “Opzione donna” , la pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi e quella in favore dei lavoratori precoci.

Pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi

Uno dei quesiti chiede di sapere se sia possibile conseguire la pensione da parte di soggetti già titolari di una pensione a carico di forme di previdenza diverse dall'Ago e forme esclusive e sostitutive gestite dall'Inps. La risposta è positiva: la titolarità di pensione a carico di forme diverse da quelle Inps non osta al conseguimento della pensione con quota 100

 

 

Ma attenzione: in presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, invece, il cumulo della contribuzione posseduta, al fine del perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni richiesto per il conseguimento della pensione quota 100, può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 della legge n. 613/1966.

Importante:

  • la titolarità di pensione a carico delle forme previdenziali diverse da quelle indicate all’art.14, comma 1, del decreto-legge 4/2019 (ad esempio, Fondo Enasarco, Casse professionali, etc.) non osta al conseguimento della pensione quota 100;
  • la titolarità di pensione a carico di una delle forme previdenziali indicate all’art.14, comma 1, del decreto-legge 4/2019 osta al conseguimento della pensione quota 100, anche con il cumulo di periodi assicurativi presenti nelle altre forme previdenziali indicate al citato articolo 14.

Pensione delle professioniste - Opzione donna

Con tale misura possono pensionarsi le lavoratrici in possesso, entro il 31 dicembre 2018, di almeno 58 anni d'età (59 anni se autonome) e 35 anni di contributi, in cambio di ricevere una pensione calcolata con il sistema contributivo previa decorrenza di una finestra di 12 mesi (18 se autonome).

Un quesito chiede di sapere quale contribuzione è utile al perfezionamento dei 35 anni. L'Inps spiega che sono utili tutti i contributi (obbligatori, riscatto, ricongiunzione, volontari, figurativi), eccetto quelli accreditati per malattia e per disoccupazione (Naspi, Aspi, mini-Aspi, ecc.).

Pensione anticipata: le novità principali

La novità chiave è la cristallizzazione del requisito contributivo unico di pensionamento fino al 2026 a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne), previa decorrenza di una finestra di tre mesi.

Un quesito chiede di sapere se è possibile valutare i contributi pagati durante il periodo della finestra e se durante tale periodo è possibile intraprendere un nuovo rapporto di lavoro dipendente. L'Inps risponde a tutto affermativamente, ferma però la necessità, nel secondo caso, di cessare il rapporto di lavoro prima della liquidazione della pensione.