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Segnalazione certificata di agibilità (SCA): cosa cambia rispetto al certificato di agibilità? I dettagli

Tar Campania: la sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata non ha fatto venire meno le condizioni minime richieste dalla normativa vigente in termini di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti

SCA: cos'è e come funziona la nuova agibilità

In tema di agibilità degli immobili da destinare ad attività commerciale, l'art.25 del dpr 380/2001 è stato interamente abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. j) del d. lgs. 222/2016 (cd. Decreto SCIA 2), nell'ottica di una generale semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia: il certificato di agibilità è stato quindi sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24, nella versione modificata ed integrata dal menzionato art. 3, comma 1, lett. i, d. lgs. 222/2016. Sul punto, i giudici amministrativi campani evidenziano altresì che "anche dopo le modifiche legislative di semplificazione, la sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata, non ha comunque fatto venire meno le condizioni minime richieste dalla normativa vigente di settore per l’agibilità dei locali, in termini di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, essendo solo mutate le modalità tramite le quali si perviene all’attestazione di agibilità".

Tutto questo - e molto altro - è contenuto nella rilevante e importante sentenza n. 1439/2019 del 15 marzo scorso del Tar Campania dove si ricorda che essendo, in tema di agibilità degli immobili da destinare ad attività commerciale, l’art. 25 sopracitato vigente all’epoca dell'adozione degli atti impugnati nel caso di specie, riferito all'agibilità di un villaggio turistico, oltre ai documenti allegati dalla richiedente, era necessaria anche una dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, attestante la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

Tra i documenti che il comune non ha individuato come allegati vi è proprio la dichiarazione di conformità dell'opera rispetto al progetto presentato: pertanto, anche a volere aderire alla tesi della ricorrente che - essendo stata la richiesta di agibilità presentata ai sensi del menzionato comma 5-bis - l'ulteriore documentazione richiesta non era necessaria, sarebbe comunque assente la dichiarazione di conformità dell'opera al progetto, documento che non poteva mancare.

Inoltre, non va trascurato che, ai sensi del quarto comma dell’art. 25, il richiedente deve presentare anche il parere dell’A.S.L., ossia la documentazione di cui all'art. 5, comma 3, lett. a), dpr 380/2001; nel caso di specie, tale parere è assente, con la conseguenza che, in ogni caso, non può scattare il meccanismo del silenzio assenso, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta.

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