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Cassazione: la scuola a basso indice di sicurezza sismica non va chiusa per forza! Un caso eclatante

Cassazione: la non rispondenza del fabbricato adibito a scuola materna ai criteri antisismici aggiornati non impone di per sé la dichiarazione di inagibilità dell'edificio ma determina soltanto un dovere di programmazione degli interventi edilizi necessari per il suo adeguamento sismico

La non rispondenza del fabbricato adibito a scuola materna ai criteri antisismici aggiornati non impone di per sé la dichiarazione di inagibilità dell'edificio ma determina soltanto un dovere di programmazione degli interventi edilizi necessari per il suo adeguamento sismico

Scuole a basso indice di sicurezza sismica: non è obbligatorio chiuderle

Attenzione a tutti: le scuole con un basso indice di sicurezza sismica non vanno chiuse (cioè dichiarate inagibili) di 'default', poiché i sindaci e i comuni sono obbligati soltanto a programmare gli interventi edilizi di miglioramento e adeguamento sismico e non a tirare giù le serrande sulla base di un mero coefficiente (anche se questo è contenuto nelle NTC 2018).

La portata della sentenza 21175/2019 del 15 maggio scorso della VI Sez. Penale della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica contro i due sindaci pro-tempore e dell'assessore ai lavori pubblici di un comune emiliano, in merito alla mancata chiusura di una scuola materna con indice di rischio sismico pari a 0,26 - di gran lunga inferiore al limite minimo di 0,6 previsto dalle NCT 2018 con riguardo a interventi di miglioramento sismico su edifici esistenti -, è assolutamente rilevante e da analizzare in maniera approfondita.

Scuola materna a rischio sismico: chiusura secca o programmazione di interventi in itinere?

Alla fine della fiera, la Corte suprema di fatto avvalla quanto deciso dal Tribunale, che aveva sconfessato il GIP: i due sindaci pro-tempore (il primo dall'anno 2013 al 10/6/2018 e il secondo a partire da tale ultima data) e l'assessore ai lavori pubblici, che avevano omesso di dichiarare l'inagibilità nonché di provvedere all'immediata chiusura della stessa previa adozione di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del TUEL, non sono colpevoli in quanto la normativa vigente non impone l'obbligatorietà della messa fuori servizio dell'immobile non appena se ne riscontri l'inadeguatezza "rispetto alle azioni ambientali non controllabili dall'uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione". I proprietari, pubblici o privati, sono chiamati a definire e programmare i provvedimenti più idonei per scongiurare ogni pericolo. L'indice di sicurezza sismica, di per sé, quindi, non può portare alla chiusura immediata di una scuola, anche se non rientra nei parametri.

Quindi, ricapitolando: la scuola non veniva chiusa ma l'amministrazione comunale predisponeva un piano di interventi strutturali ad hoc, nel più ampio contesto di investimenti per l'adeguamento sismico anche di altre scuole. I giudici, chiamati in causa dai PM che chiedevano il sequestro dell'immobile, non accoglievano il riesame disponendo la restituzione dell'immobile all'amministrazione proprietaria.

Sicurezza sismica: non si chiude una scuola in virtù di un indice probabilistico!

Secondo il Tribunale di prime cure, il mero carattere probabilistico astratto del parametro espresso dall'indice di sicurezza sismica non assumerebbe una valenza autonoma, trattandosi della definizione di un rischio diacronico che proietta la sua funzione sul piano della programmazione degli interventi edilizi necessari all'adeguamento sismico piuttosto che su quello della diagnostica del rischio attuale. Il Tribunale non ha quindi ritenuto in contrasto con i paradigmi tecnico-amministrativi applicabili alla fattispecie l'azione amministrativa intrapresa dal comune, che ha provveduto in primo luogo a dare soluzione alle rilevate criticità statiche mediante la realizzazione di pertinenti interventi strutturali, ed ha programmato, nel più ampio contesto di maggiori e più immediati investimenti per l'adeguamento sismico di altre scuole, un investimento triennale per il miglioramento e l'adeguamento sismico della scuola sottoposta a sequestro.

Per la Cassazione, in definitiva, il ricorso è inammissibile, perché si limita ad assumere la sussistenza in quel provvedimento di un'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, senza peraltro individuare in alcun modo i passaggi del decreto impositivo della misura ritenuti allo scopo rilevanti ed anzi prefigurando l'esistenza in quel provvedimento di un mero richiamo per relationem alla richiesta del p.m. e agli atti di indagine, tanto per quanto riguarda i profili espositivi del fatto, che per le ragioni ritenute idonee a supportare l'applicazione della misura.

Ma ciò che più conta, abbiamo detto, è quanto stabilito dal Tribunale: la normativa vigente non impone l'obbligatorietà della messa fuori servizio dell'immobile non appena se ne riscontri l'inadeguatezza "rispetto alle azioni ambientali non controllabili dall'uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione".

I proprietari, pubblici o privati, sono chiamati a definire e programmare i provvedimenti più idonei per scongiurare ogni pericolo. Basta 'programmare' dei lavori idonei al miglioramento sismico e si può andare avanti (ma per quanti mesi/anni?), in attesa dell'edilizia scolastica giusta. L'indice di sicurezza sismica, di per sé, quindi, non può portare alla chiusura immediata di una scuola, anche se non rientra nei parametri.

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