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Sblocca Cantieri: ecco il testo con gli emendamenti approvati! Subappalti al 40% e no bonus 2% progettisti PA

Lo Sblocca Cantieri col primo restyling dopo gli emendamenti approvati nella notte del 21 maggio dalle Commissioni Ambiente e Lavori Pubblici del Senato: appalti più semplici sotto al milione, quota di subappalto al 40% e cancellazione del bonus del 2% per la progettazione svolta dai tecnici della PA

Sblocca Cantieri: appalti stravolti di nuovoDopo millemila voci, rumors e supposizioni, abbiamo finalmente un testo nuovo del Decreto Sblocca Cantieri, aggiornato alla seduta di martedì 21 maggio 2019 delle Commissioni riunite 8^ e 13^ del Senato (Ambiente e Lavori Pubblici) che, di fatto, hanno apportato alcune modifiche rilevanti al DL 32/2019.

In primis, ricordiamo che il decreto Sblocca Cantieri dovrà essere convertito in legge presumibilmente entro il prossimo 28 maggio 2019. Vediamo intanto di riepilogare le principali novità - il testo è disponibile in allegato - apportate dal Senato.

Procedure negoziate sotto al milione 

  • confermato il ritorno della possibilità di assegnare le gare di lavori sotto al milione sulla base di procedure negoziate. Salta dunque il paletto della gara obbligatoria oltre i 200 mila euro introdotto dall'originale Sblocca Cantieri;
  • ritorno al meccanismo delle procedure a invito già previsto dal Codice appalti, ma sulla base di importi (e numero di imprese da consultare) diversi: tra 40 mila e 150 mila euro (221 mila euro per forniture e servizi) si prevede una sorta di affidamento diretto "ibrido" con almeno tre inviti, dove il funzionario della stazione appaltante potrà scegliere l'impresa che ai suoi occhi dà maggiori garanzie, dopo aver preso visione di almeno tre preventivi (cinque nel caso di forniture e servizi). Tra 150 mila e 350 mila euro gli invitati dovranno ebbero essere almeno 10, mentre tra 350 mila euro e un milione almeno 15. Previsto anche l'obbligo di far ruotare gli invitati, in modo da non chiamare sempre le stesse imprese e quello di selezionare le aziende al termine di indagini di mercato o pescando in un elenco di operatori;
  • la gara a procedura aperta rimane obbligatoria per i lavori oltre il milione, con il vincolo di aggiudicazione al prezzo più basso ed esclusione delle offerte anomale fino alla soglia Ue di 5,5 milioni.

Subappalto al 40% e altre novità: via il bonus del 2% ai tecnici PA

  • la soglia massima del subappalto diventa del 40% (nel d.lgs. 50/2016 era al 30%, nel DL 32/2019 originale al 50%), sempre che la Corte UE non faccia saltare il banco; 
  • non viene invece toccata la clausola che assegna alla stazione appaltante di decidere di volta in volta con il bando l'importo effettivo del subaffidamento ammesso (da zero a 40%);
  • reintroduzione il divieto di affidare subappalti a una delle imprese che ha partecipato alla gara principale;
  • eliminazione del bonus del 2% per i progettisti della PA (resta solo per le attività di programmazione e controllo, come prevedeva il codice appalti); 
  • edilizia privata: ok alla possibilità di presentare via Pec i progetti di interventi edilizi allo sportello unico;
  • più tempo ai Comuni per avviare i micro-lavori finanziati con il piano Salvini a inizio anno.

In attesa delle ulteriori modifiche che apporterà la Camera dei Deputati, rimandiamo allo speciale di Ingenio per la lettura sistematica e dettagliata delle altre novità previste dal DL 32/2019.

Autorizzazioni sismiche: tutti i dettagli

Non è stato toccato, per ora, l'art.3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche: cosa cambia, in merito alle regole del dpr 380/2001? Ricordiamo che si va a modificare il Testo Unico Edilizia, a partire dall'introduzione del corposo art.94bis, che va a inserire l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, ma in relazione alla rilevanza dell’intervento strutturale.

Rigenerazione urbana e distanze tra edifici

L'art.5 ("Norme in materia di rigenerazione urbana"), in origine previsto da Codice rosso, si è molto 'calmierato' rispetto a quello che era in origine stato predisposto all'interno del Decreto Crescita.

Oltre a far sparire il DM 1444/1968 dal punto a), è stato completamente stralciato l'originale comma 2 dell'art.5, che recitava così: "le disposizioni di cui all'art.9, commi secondo e terzo, del decreto 1444/1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, n. 3), dello stesso art.9". Non si andava a toccare il comma 1, punti 1 e 2, che è quello che prescrive la distanza tra pareti finestrate (10 metri), ovverosia quel che, a livello edilizio, "da più fastidio", per questo il comma 2 non aveva molto senso ed è stato cancellato, in attesa di capire se cambierà qualcosa in sede di conversione in legge.

L'unica modifica è quella dell'art.2-bis del dpr 380/2001 e che era stata introdotta dal decreto "del fare" (n.69/2013). Il senso della norma è quello di obbligare appunto gli enti territoriali a definire, nell'ambito della loro potestà normativa, regole e deroghe al Dm sugli standard. Tuttavia non è chiarissimo a quali enti territoriali la norma si riferisce: l'obbligo è riferito, oltre che alle province di Trento e Bolzano, a tutte le regioni oppure no?

IL TESTO DEL DL SBLOCCA CANTIERI CON GLI EMENDAMENTI APPROVATI (NON ANCORA IN VIGORE) E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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