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Sport Bonus 2019, ci siamo: ecco il decreto con tutte le specifiche per il credito d'imposta

La Corte dei Conti ha registrato il decreto sullo Sport Bonus e l'Ufficio per lo Sport del Governo ha avviato le procedure per l'apertura della prima finestra utile per l’invio delle domande di accesso. Scopri tutti i dettagli!

La Corte dei Conti ha registrato il decreto sullo Sport Bonus - anno 2019 e l'Ufficio per lo Sport del Governo ha avviato le procedure per l'apertura della prima finestra utile per l’invio delle domande di accesso. Scopri tutti i dettagli!

Sport Bonus 2019: tutti i dettagli sul credito di imposta

L'Ufficio Sport del Governo ha reso noto che la Corte dei Conti ha registrato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sullo Sport Bonus, riguardante il credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ancorché destinati ai soggetti concessionari o affidatari.

Il decreto, ora, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e l'Ufficio per lo Sport ha, pertanto, avviato le procedure per l'apertura della prima finestra utile per l’invio delle domande di accesso.

 

La relativa modulistica verrà pubblicata su questo sito nel settore “Bandi, avvisi e contributi – Sport Bonus”.

Sport Bonus: cos'è, destinatari, credito di imposta

Il decreto reca le disposizioni di attuazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della Legge di Bilancio 2019, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ancorché destinati ai soggetti concessionari o affidatari.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Il credito d'imposta, riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per gli interventi di cui sopra, spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 percento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo

I sistemi di pagamento dello Sport Bonus

Le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi dì pagamento:

  • (i) bonifico bancario;
  • (ii) bollettino postale;
  • (iii) carte di debito, carte dì credito e prepagate;
  • (iv) assegni bancari circolari. 

Credito di imposta: importo, finestre temporali, ottenimento

L'importo è suddiviso in due tranche di sei milioni e seicentomila euro e il credito d'imposta è riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre 2019.

I soggetti titolari di reddito dì impresa che intendono usufruire del credito d'imposta ne fanno richiesta all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei termini e con le modalità previste da apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio.

L'Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all'esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra, nonché l'elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale.

Qualora l'ammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia inferiore alla disponibilità della finestra di riferimento, l'Ufficio per lo sport pubblica l'elenco degli ulteriori soggetti ammessi, sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Fruizione del credito di imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta di cui al presente decreto non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

I soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano erogazioni liberali non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.