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Il gazebo di 18 mq ancorato al muro è abusivo senza permesso di costruire! Ecco perché

Tar Calabria: serve il permesso di costruire per il gazebo di 18 mq. stabilmente ancorato alle parti murarie di un edificio. Scopri tutto nell'analisi della sentenza

Gazebo: quando serve il permesso e quando no

Non è sufficiente una comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) ma serve il permesso di costruire per un gazebo, avente una superficie di circa 18 metri quadrati, che non costituisce affatto una struttura amovibile, in quanto stabilmente ancorato alle parti murarie, tanto da presentarsi come costruzione solida e robusta, idonea ad una permanenza prolungata nel tempo.

Lo ha affermato il Tar Calabria con la sentenza 1063/2019 dello scorso 28 maggio, dove si evidenzia che come da giurisprudenza consolidata un gazebo, per rientrare nell'attività edilizia libera, deve avere natura ornamentale ed essere realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di stabile ancoraggio al suolo (Cons. Stato Sez. VI, 15/04/2019, n. 2438 e 25 gennaio 2017 n. 306).

In definitiva: 

  • i lavori realizzati dalla ricorrente, che ha presentato ricorso contro l'ingiunzione di demolizione del comune, non rientrano infatti nella fattispecie di edilizia libera, di cui all'art. 6 dpr 380/2001, caratterizzandosi, viceversa, per i requisiti di stabilità e di rilevante consistenza, tali da alterare in modo duraturo l'assetto urbanistico-ambientale;
  • un gazebo/manufatto in muratura di forma irregolare destinato a soggiorno avente una superficie di mq. 18 circa, con altezza alla gronda di mq. 2,10 circa e altezza al colmo di mt. 2,65 circa, non può rientrare nell'attività di edilizia libera.

Gazebo: definizione, misure, tipologie di arredo da giardino

La sentenza ci fornisce l'assit per ricordare che la discriminante, in materia arredi da giardino quali gazebo, pergolati ecc., è la dimensione, ma non solo. Si definisce gazebo un chiosco da giardino, aperto con funzione panoramica. Quindi sono attività di edilizia libera:

  • le casette mobili di modeste dimensioni e destinate a gioco per bambini;
  • le costruzioni leggere (da giardino e per i giochi infantili, prive di copertura);
  • le cucce per i cani;
  • i forni in muratura per barbecue o pane o pizza;
  • le mini casette prefabbricate in legno per deposito attrezzi, biciclette, o altri usi;
  • i gazebo in area privata (chiosco da giardino, aperto ai lati e con copertura non rigida, anche con basamento pavim entato);
  • i gazebo in area pubblica (al servizio di pubblici esercizi, abbisogna della concessione di suolo pubblico e del titolo abilitativo (o relazione tecnica, secondo i com uni) riguardo alle dimensioni e l’utilizzo. In aree vincolate serve anche il nulla osta del Sovrintendente alle belle arti, oltre al rispetto delle normative correlate all’occupazione).

È libero l’arredo da giardino, cortile, terrazzo o balcone, in altre parole la realizzazione di impianti che NON COMPORTINO VOLUMETRIA, da utilizzare come vita all’aperto (così come tutti gli interventi di ornamento dell'edificio). NB - è necessaria la verifica del regolamento edilizio comunale che, spesso, indica determinate dimensioni.

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