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Pergotenda, ci sei o ci fai? Come si configura una struttura in legno amovibile? I chiarimenti

Tar Calabria: la pergotenda è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d'uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile

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Una struttura in legno amovibile poggiata al suolo e con copertura in pannelli leggeri di dimensioni rilevanti non è una pergotenda e, pertanto, necessita del permesso di costruire, altrimenti scatta l'abuso edilizio.

Il Tar Calabria è piuttosto fermo, nella recente sentenza 439/2019: non può essere considerata pertinenza una struttura amovibile pari a 72 metri quadrati per un’altezza di 2,5 metri. Secondo una consolidata giurisprudenza, infatti, in materia edilizia sono qualificabili come pertinenze solo le opere “di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa” (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 694 del 16 febbraio 2017).

Vincolo pertinenziale e regolamento comunale

Affinché possa configurarsi il vincolo pertinenziale - evidenziano i giudici amministrativi - che può giustificare l'alleggerimento del regime edilizio (cioè l'inserimento nell'attività di edilizia libera), “è indispensabile che il manufatto destinato ad un uso pertinenziale durevole sia dalle dimensioni ridotte e modeste, per cui soggiace a concessione edilizia la realizzazione di un'opera di rilevanti dimensioni, che modifica l'assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi di essa” (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 5008 del 22 agosto 2018).

Al riguardo, non rileva che il fabbricato cui la struttura accede abbia un volume di 2.400 metri quadri e che, pertanto, il volume del pergolato risulti essere inferiore al 20% rispetto al volume dell’edificio principale. Le disposizioni regolamentari del comune, infatti, non parametrano le dimensioni dell’opera pertinenziale a quelle del fabbricato cui la stessa accede limitandosi a stabilire che rientrino nella definizione di opera pertinenziale le opere “dalla limitata dimensione”.

Lo stesso regolamento comunale, peraltro, individua al successivo punto c), tra le opere pertinenziali sottoposte a permesso di costruire: “c1) le tettoie, le pergole, i gazebo, i manufatti per barbecue e per il ricovero di animali domestici o di compagnia aventi caratteristiche superiori rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a,, punti a.6) e a.11), per una Superficie lorda di piano non superiore a mq 20,00 e di altezza non superiore a metri lineari 2,40, di pertinenza di edifici residenziali e per attività di tipo ricettivo, agrituristico, sportive, ricreative e servizi”.

Da una lettura coordinata delle suddette disposizioni emerge, dunque, che la tettoia, il pergolato o il gazebo per poter essere definiti come opera pertinenziale, devono avere una dimensione non superiore a 20 metri quadrati ed un’altezza non superiore a 2,40 metri lineari.

L’opera oggetto dell’ordine di rimozione, di dimensioni superiori, non può essere, pertanto, annoverata tra le “opere pertinenziali eseguibile senza titolo abilitativo” ai sensi delle disposizioni regolamentari invocate da parte ricorrente.

Pergotenda, tettoia o pergolato?

Il manufatto in questione, quindi, proprio per le sue caratteristiche dimensionali, sfugge al perimetro applicativo della pergotenda e deve pertanto, anche sotto tal profilo, ritenersi asservito al regime del permesso di costruire.

La pergotenda, infatti, "è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d'uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all'interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso” (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1777 dell’11 aprile 2014).

È stato chiarito, inoltre, che “per aversi una pergotenda occorrerebbe … che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda. Nel caso in esame, infatti, trattasi di struttura con travetti lignei di una certa consistenza che sorreggono una tenda, struttura che può essere senz'altro definita solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio” (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 5737 del 5 ottobre 2018).

Ma dalla descrizione nonché dalle planimetrie allegate alla relazione, l’opera oltre ad avere delle dimensioni rilevanti (caratteristica che esclude in sé la possibilità di definirla tecnicamente una “pergotenda”) presenta delle caratteristiche (quali la "struttura portante in legno composta da pilastrini e travetti costituente orditura principale e secondaria della copertura", il fissaggio al suolo “con opportuni basamenti in cls di sostegno alla struttura”, la pavimentazione in “piastrelle di cemento 40 x 40 allettate al suolo su strato di sabbia predisposto”) tali da escludere che la struttura possa qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda ed altresì tali da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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