Normativa Tecnica
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NTC 2018: bocciato il ricorso dei Geologi

Ricorso e i motivi: il TAR del Lazio in parte li dichiara inammissibili in parte li respinge.

Si ricorderà che i Geologi avevano presentano un ricorso al Tar del Lazio contro le NTC 2018 (vedi articolo).

I paragrafi di cui i geologi chiedevano l’annullamento: 2.2.6, 5.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.10, 6.12, 7.11.2, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1 e 12, nonché dei paragrafi 3.2.2, 6.4.3.1.1, 7.11.3.4.3. e di quelli contenenti previsioni similari.

E oggi il TAR del LAZIO ha pubblicato il proprio Parere con la sentenza 9850/2019 del 23 luglio.

I motivi del ricorso contro le norme tecniche 

Nella circolare n. 428 del 1° giugno 2018, il Consiglio Nazionale dei Geologi ne riassume in sintesi i motivi:

1. violazione e falsa applicazione delle vigenti disposizioni primarie e secondarie, con conseguente eccesso di potere, per mancato rispetto dei limiti normativi entro cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» possono legittimamente disporre;

2. violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento della figura del geologo quale “progettista specialista” e delle sue specifiche competenze professionali, nonostante l’attuale impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate;

3. violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica, quali ineludibili elaborati di ogni livello di progettazione per le commesse pubbliche, ma anche per i lavori privati, nonostante la suddetta impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» così come aggiornate anche per tali aspetti;

4. violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, che impone l’utilizzo dei metodi e dei procedimenti della geotecnica per i calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione nella misura in cui le «Norme Tecniche per le Costruzioni» prevedono l’utilizzo di relazioni, di correlazioni, di metodologie di natura empirica o di altri sistemi similari, non meglio specificati, per le verifiche di sicurezza e stabilità aventi rilevanza geotecnica, anche ai fini sismici.

Già a Settembre "FUMUS" sui Geologi dal TAR del LAZIO

Il TAR, con due Ordinanze nn. 5304 e 5381 del 13 settembre scorso, aveva già espresso un suo parere: aveva infatti ritenuto che non esistessero gli elementi di “fumus”, costituiti dalle gravi ed evidenti lesioni della pubblica incolumità e dei diritti paventati in tutte le sedi dai ricorrenti stessi, e tali richiedere la sospensione cautelare dell’efficacia delle NTC18. 

Esclusi questi elementi di gravità ed urgenza, il TAR aveva stabilito di trattare nel merito le questioni il 19 giugno 2019.

Il "P.Q.M". del TAR del LAZIO: bocciata la richiesta dei Geologi

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara inammissibili, nei sensi di cui in motivazione, in parte li respinge.

Le NTC 2018 sono legittime: i motivi del Tar Lazio

In primis, si evidenzia che il par. 1.1 definisce come oggetto delle NTC l’attività di definizione dei principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità e che esse “…forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.”. Pertanto, precisano i giudici amministrativi, non si trova nessun accenno a mutamento di competenze, anche per il profilo progettuale, può evincersi dalla lettura dei profili generali delle “nuove” NTC, secondo la generica impostazione del primo motivo di ricorso, che quindi si palesa inammissibile per genericità. Inoltre, proprio perché estranea a esse ogni materia introduttiva di definizioni specialistiche, non è possibile riscontrare l’omissione lamentata dai ricorrenti, in ordine alla mancata indicazione del geologo quale “progettista specialista”, dato che le stesse NTC non potevano “innovare” in tale senso.

Per il Tar, né nelle normativa primaria richiamata (art. 3 legge 112/1963 e art. 41 d.p.r. 328/2001) né nelle sentenze del Consiglio di Stato evidenziate emerge la reclamata figura del “progettista specialista”. In sostanza, le Norme tecniche impugnate non indicano che il geologo debba essere qualificato un mero collaboratore del progettista né, proprio perché non idonee a integrare la normativa primaria, non potevano far assurgere il geologo alla figura di “progettista specialista”. Una coerente interpretazione delle norme impugnate, come peraltro osservato dalle Amministrazioni costituite, consente piuttosto di ritenere che, laddove la conoscenza geologica del sito sia imprescindibile, ben possa il geologo svolgere la sua opera professionale “in sinergia” con il progettista.

Tutto questo consente di leggere le norme di cui al par. 6.2.1 e 6.2.2 nella giusta luce, nel senso che non si indica in alcun modo un ruolo di “mero collaboratore” del progettista da parte del geologo ma si precisa unicamente che il modello geologico deve essere sviluppato in modo da costituire elemento di riferimento per il progettista stesso, quale elemento primario e imprescindibile, e che nella modellazione geotecnica è responsabile il progettista senza per questo svilire il ruolo del geologo né escludere alcuna qualificazione di quest’ultimo nell’ambito del progetto.

Lo schema delle NTC in questione, come detto, segue l’impostazione della normativa primaria e non poteva aggiungere alcuna integrazione o definizione ulteriore, visti i limiti di cui agli artt. 2 e 3 della legge 1086/1971 e relativo regime di “responsabilità”.

Non si riscontra, pertanto, alcuna definizione “ondivaga” di progettista, come osservato dai ricorrenti, attenendosi le NTC alla legge e alla struttura dei rapporti tra professionalità e indice di responsabilità riguardo alla progettazione.

Riguardo, invece, i paragrafi 7.11.2, 10.1 e 12:

  • la predisposizione delle analisi geologiche da parte del “progettista” non esclude che il geologo partecipi a tale predisposizione, soprattutto laddove è specificato che esse devono essere effettuate “in presenza di un quadro geologico adeguatamente definito”, che solo il geologo può evidentemente illustrare, e laddove è ulteriormente precisato che “…Le indagini devono comprendere l’accertamento degli elementi che, unitamente agli effetti topografici, influenzano la propagazione delle onde sismiche, quali le condizioni stratigrafiche e la presenza di un substrato rigido o di una formazione ad esso assimilabile. La caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e la scelta dei più appropriati mezzi e procedure d’indagine devono essere effettuate tenendo conto della tipologia del sistema geotecnico e del metodo di analisi adottato nelle verifiche.”;
  • l'inciso "Il progettista resta comunque responsabile dell’intera progettazione strutturale" significa che la disposizione non vada letta isolatamente ma nel contesto delle intere NTC, in assenza di norma primaria che individui la figura del “progettista specialista”, al fine di inquadrare anche la nozione professionale di geologo nel contesto dell’opera di progettazione in sé considerata;
  • per quanto riguarda il par. 12, il Collegio osserva che esso contiene i “Riferimenti Tecnici” e il riferimento alla responsabilità “del progettista” non sta a escludere il ruolo del geologo per quanto sopra detto né è fatto riferimento esplicito alla figura del “progettista unico”.

Riguardo il terzo motivo di ricorso, è infondato in quanto le impugnate NTC non si occupano solo delle opere pubbliche, con diversi livelli di progettazione, ma anche di opere “private”, per cui l’importanza della relazione geotecnica e geologica deve essere inquadrata nel contesto di riferimento e non si rileva quella evidente e macroscopica contraddittorietà, descritta dai ricorrenti con il richiami ai vari “sottoparagrafi” di quello n. 6, unicamente valutabile nella presente sede di legittimità, impingendo le censure del ricorso sul “merito tecnico” della valutazione.

Non si rinviene, pertanto alcuna esclusione di profili che le NTC doveva obbligatoriamente inserire alla luce della normativa primaria, ferma restando la concreta applicazione in ogni singola progettazione che, laddove richieda un approfondimento geologico/geotecnico, non potrà prescindere dall’apporto professionale del geologo stesso.

La relazione geologica/geotecnica

Infine, rifacendosi alla circolare esplicativa, il Tar non riscontra alcuna irrilevanza nella descrizione della relazione geologica/geotecnica, come osservato in precedenza, né si ritiene che sia stata introdotta una distinzione tra “geologo” e “progettista” a proposito della relazione geotecnica lasciata a quest’ultimo. Il par. C9.1 (Prescrizioni generali), di cui terzo motivo aggiunto, si riferisce al solo collaudo statico e prevede che il collaudatore sia tenuto a effettuare, tra altri compiti, quelli di cui alla lett. g) “…l’esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformità delle vigenti norme; particolare attenzione dovrà essere posta, in tal senso, a verificare la presenza, nella documentazione progettuale, della Relazione geologica (redatta da un Geologo) e della Relazione geotecnica (redatta dal Progettista), verificando che in quest’ultima siano presenti i certificati delle indagini geotecniche – rilasciati da uno dei laboratori di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001 – posti a base delle scelte progettuali inerenti le fondazioni e le relative verifiche;”. E’ anche previsto che “Il Collaudatore statico può richiedere, quando a propria discrezione lo ritenga necessario, ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche, utili per la formazione di un definitivo convincimento sulla sicurezza, durabilità e collaudabilità dell’opera.”

Da ciò il Collegio non deduce quanto lamentato dai ricorrenti, nel senso che il richiamo tra parantesi al soggetto individuato quale redattore della relazione geotecnica/geologica è meramente esemplificativo e non può essere letto come disposizione orientata a escludere la figura del geologo secondo le sue professionalità di cui alla normativa primaria sopra ricordata.

Così pure, se il collaudatore può richiedere ulteriori accertamenti, potrà ben rivolgersi anche al geologo nei limiti delle sue competenze, senza che per questo la norma in questione possa essere interpretata nel senso preclusivo prospettato dai ricorrenti, fermo restando che la relazione geotecnica, a detta degli stessi ricorrenti, è di competenza ripartita o concorrente con un ingegnere civile e ambientale, per cui non si rileva neanche l’illegittimità del par. 6.1, laddove non è sottratta alcuna competenza al geologo, dovendosi intendere i richiami al “progettista” secondo la disciplina della normativa primaria vigente.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

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