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Riscatto di periodi scoperti e di laurea: il riassunto finale dell'Inps con tutti i chiarimenti e i casi speciali

L'Inps fornisce indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo

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Voglia di Riscatto, che sia di periodi non coperti da contribuzione o della laurea? In caso positivo, meglio leggersi molto attentamente le ultime indicazioni dell'Inps, che fuga tutti i dubbi pubblicando la circolare (n.106 del 25 luglio 2019). Il documento è risolutivo e fa chiarezza sulle modalità applicative della legge 26/2019, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4/2019 (cd. Decretone su Reddito di Cittadinanza e Quota 100), nello specifico per quel che riguarda:

  • la facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dei commi da 1 a 5 dell’art.20;
  • il diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo introdotto dal comma 6 dell’art.20;
  • le disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art.22, comma 3.

NB - la presente circolare sostituisce la precedente n. 36/2019, con la quale erano state fornite le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20, che ha introdotto il nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo (comma 6), e all’art.22, comma 3, in materia di riscatti e ricongiunzioni con oneri a carico dei fondi di solidarietà bilaterali.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: cos'è, periodi scoperti, soggetti beneficiari

Si tratta di un'opzione per riscattare, in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti ad obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

Ne possono beneficiare tutti i lavoratori (esclusi i professionisti iscritti a Casse autonome) privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Possono essere riscattati, in tutto o in parte nella misura massima di 5 anni anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019. Il periodo deve essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto).

Quindi:

  • il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
  • sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo.

Costo del riscatto

L'Inps precisa che, in considerazione delle condizioni richieste per l’esercizio della facoltà di cui all’art.20, commi da 1 a 5, i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il “sistema contributivo”.

L’onere relativo è quindi determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’art.2, comma 5, del d.lgs 184/1997, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.

La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

Semplificando: per per ogni anno da riscattare bisogna prendere a riferimento l'imponibile contributivo degli ultimi 12 mesi e la retribuzione o reddito; e poi calcolare l'aliquota vigente nella gestione previdenziale a cui si appartiene (33% i dipendenti e 24% gli autonomi). L'onere versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. Il versamento dell'onere può essere effettuato in unica soluzione ovvero in un massimo 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi.

Il riscatto della laurea: tutte le ultime specifiche

Il comma 6 dell'art. 20 del DL 4/2019, successivamente corretto dalla legge di conversione, consente il recupero degli studi universitari, successivi al 31 dicembre 1995 (da valutare con il sistema di calcolo contributivo) attraverso il versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al 33% del livello minimo imponibile annuo stabilito per gli iscritti alla gestione commercianti (15.878 euro).

NB - Sappiamo già tutto sul riscatto della laurea, sulle novità apportate al meccanismo da parte del decreto 4/2019 sul Reddito di Cittadinanza, sul fatto che l'Inps ha aggiornato il servizio attivo sul proprio sito internet per la simulazione dell'onere di riscatto estendendo la funzionalità ai dipendenti pubblici e inserendo il nuovo criterio di calcolo.

Attenzione però alle ultimissme: l'onere di riscatto deve essere determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

La suddetta modalità di calcolo dell’onere si aggiunge a quelle previste dal comma 4 (per periodi che si collochino nel sistema retributivo), dal comma 5 (per i periodi che si collochino nel sistema contributivo) e dal comma 5-bis (per i soggetti inoccupati), del citato art.2 del d.lgs. 184/1997.

La modalità di calcolo di cui al citato comma 5-quater resta alternativa a quella di cui al comma 5 dell’articolo 2. Pertanto, i soggetti interessati dalla disposizione in commento potranno richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5-quater o al comma 5 del citato articolo 2 del d.lgs 184/1997.

In ogni caso, non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità su enunciate, e il cui onere sia stato versato, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa; ciò sul presupposto della natura aleatoria del negozio di riscatto, il cui perfezionamento impedisce che vicende successive o modifiche ordinamentali possano costituire giusta causa per il recesso dal contratto che, di fatto, è sottratto alla disponibilità dell’interessato.

Per maggiore chiarezza:

  • se il riscatto di laurea è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;
  • se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;
  • se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.