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Case mobili, camper e roulotte ancorati: senza permesso di costruire è abuso edilizio pieno! I particolari

Cassazione: una casetta mobile costituita di due unità abitative dotate di arredi, bagno e cucina e saldamente ancorata al suolo necessita di permesso di costruire: in mancanza, è abuso edilizio senza attenuanti

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Attenzione a fissare a terra casette mobili, camper o roulotte perché, in mancanza di permesso di costruire, scatta l'abuso edilizio senza attenuanti con tutte le conseguenze penali del caso.

Strutture mobili senza permesso: scatta l'abuso

Tutto questo ce lo 'ricorda' la Corte di Cassazione nella sentenza 36481/2019 dello scorso 28 agosto, che ha confermato la corretta applicazione - da parte della Corte territoriale - del principio secondo cui è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44, comma primo, lett. b), dpr 380/2001) nell'ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative.

Integra quindi il reato di costruzione edilizia abusiva la collocazione su un'area di una "casa mobile" con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, perché quest'ultimo non è necessario, ai sensi dell'art. 3 del citato dpr, per i soli interventi in cui ricorrono contestualmente i requisiti di cui al comma primo, lett. e 5), del predetto art. 3 (collocazione all'interno di una struttura ricettiva all'aperto, temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti).

Ma in questo caso, i giudici di merito hanno accertato che l'opera, seppur potenzialmente mobile e precaria, era fissata al terreno attraverso tubi telescopi posizionati alla base del terreno ed era corredata, nella parte esterna, da una terrazza con parapetti e una pavimentazione in mattoni, da ciò logicamente desumendo che era destinata a soddisfare esigenze abitative di carattere duraturo, come tra l'altro dimostrato dal fatto che dal momento dell'installazione de fabbricato (settembre 2014) fino al giugno 2015 la casa mobile era rimasta in maniera stabile e perdurante sul fondo dell'imputata.

Nessuna attenuante

I giudici supremi aggiungono, infine, che la speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis del Codice Penale è configurabile in presenza di due condizioni: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.

In merito, si conclude, la Corte territoriale «con apprezzamento fattuale logicamente motivato, ha correttamente negato la sussistenza dei presupposti integranti la causa di non punibilità in esame, per l’assorbente ragione che è stata esclusa la “speciale tenuità” dell’offesa in considerazione del tipo e delle dimensioni del manufatto (...)». 

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